Art. 65. 
                Ripartizione dei fondi per la ricerca 
 
  Lo stanziamento annuale di bilancio per la  ricerca  universitaria,
con effetto dal 1° gennaio 1981, e' ripartito per il 60 per cento tra
le  varie  Universita'  con  decreto  del  Ministro  della   pubblica
istruzione, sentito il  Consiglio  Universitario  nazionale;  per  il
restante 40 per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse
nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con
decreto del Ministro  della  pubblica  istruzione,  su  proposta  dei
comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale,
con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi
di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari. 
  Allo scopo di porre in grado il Consiglio  universitario  nazionale
di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei  fondi  da
ripartire tra le Universita', queste entro il 31 ottobre  di  ciascun
anno accademico inviano  una  relazione  illustrativa  sull'attivita'
svolta e su quella che si intende programmare per  l'anno  accademico
successivo. 
  Il fondo assegnato a  ciascun  ateneo  e'  ripartito  con  motivata
delibera  del  consiglio  di  amministrazione   sentito   il   senato
accademico che, avvalendosi di commissioni  scientifiche  elette  dai
docenti membri dei consigli di facolta'  con  una  rappresentanza  di
ricercatori  universitari,  vagli  le  richieste   di   finanziamento
presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di  istituti
o dipartimenti dell'Universita'. Il fondo  assegnato  a  progetti  di
ricerca di interesse  nazionale  e  di  rilevante  interesse  per  lo
sviluppo della scienza viene suddiviso  tra  le  aree  di  competenza
disciplinare  dei  comitati  consultivi,  su  parere  del   Consiglio
universitario nazionale. 
  Per l'erogazione dei fondi assegnati  ai  progetti  di  ricerca  ai
sensi del comma precedente il  Ministero  della  pubblica  istruzione
stipula apposite convenzioni con le Universita'.