Art. 67. Composizione dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale Per l'esame dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, sono costituiti comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale. Entro il 31 dicembre 1980 il Ministro della pubblica istruzione determinera', su conforme parere del Consiglio universitario nazionale con proprio decreto, il numero dei comitati, in ogni caso non superiore a quindici, nei quali raggruppare le discipline per grandi aree omogenee. Di ogni comitato fa parte inoltre un ricercatore designato dal Consiglio universitario nazionale. Ogni comitato consultivo e' composto da un professore ordinario o straordinario designato dal Consiglio universitario nazionale che lo presiede e da dieci professori eletti dai docenti dei corrispondenti gruppi di discipline. Le modalita' di elezione sono determinate con il decreto di cui al primo comma.