ART. 48. 
                           (Istituzione). 
 
  A decorrere dall'anno  accademico  1981-1982  e'  istituita  presso
l'Universita' degli  studi  di  Salerno  la  facolta'  di  ingegneria
comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in  ingegneria
e tecnologia industriale e in ingegneria civile  per  la  difesa  del
suolo e la pianificazione territoriale. 
  I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n.  1379,  attualmente
funzionanti presso la facolta'  di  scienza  matematiche,  fisiche  e
naturali, dell'Universita' di Salerno,  cessano  di  funzionare  come
corsi della predetta facolta' e  costituiscono  corsi  normali  della
facolta' di ingegneria. 
  Con apposito decreto del Presidente della Repubblica,  da  emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sara'  stabilita,  nelle  forme   e   con   le   modalita'   previste
dall'articolo  17  del  testo  unico  delle   leggi   sull'istruzione
superiore, approvato con regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,
l'ordinamento della facolta' e dei relativi corsi di laurea,  di  cui
alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario. 
  I corsi del triennio  saranno  attivati  gradualmente  a  decorrere
dall'anno accademico 1981-1982. 
  I posti di ruolo del personale docente ricercatore  e  non  docente
attualmente assegnati al  biennio  propedeutico  di  ingegneria  sono
trasferiti alla facolta' di ingegneria. Alle  ulteriori  esigenze  di
personale docente e  non  docente  si  provvedera'  con  decreto  del
Ministro della pubblica  istruzione  utilizzando  rispettivamente  le
dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 11  luglio  1980,  n.  312.  Con
l'attivazione del triennio viene costituito un  comitato  ordinatore,
con le attribuzioni del consiglio di facolta', composto ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.  102.  Fanno
parte altresi' del comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi
del presente comma. 
  Alle spese di funzionamento della facolta' di ingegneria  si  fara'
fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio
del Ministero della pubblica istruzione.