ART. 48.
(Istituzione).
A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 e' istituita presso
l'Universita' degli studi di Salerno la facolta' di ingegneria
comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria
e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del
suolo e la pianificazione territoriale.
I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente
funzionanti presso la facolta' di scienza matematiche, fisiche e
naturali, dell'Universita' di Salerno, cessano di funzionare come
corsi della predetta facolta' e costituiscono corsi normali della
facolta' di ingegneria.
Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sara' stabilita, nelle forme e con le modalita' previste
dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
l'ordinamento della facolta' e dei relativi corsi di laurea, di cui
alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario.
I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere
dall'anno accademico 1981-1982.
I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente
attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono
trasferiti alla facolta' di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di
personale docente e non docente si provvedera' con decreto del
Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le
dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Con
l'attivazione del triennio viene costituito un comitato ordinatore,
con le attribuzioni del consiglio di facolta', composto ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Fanno
parte altresi' del comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi
del presente comma.
Alle spese di funzionamento della facolta' di ingegneria si fara'
fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio
del Ministero della pubblica istruzione.