Art. 118.
(Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene
accessorie - Specie)
I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono
sostituiti dai seguenti:
"Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese;
5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potesta'
dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese".