Art. 120.
(Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione)
Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti
articoli:
"Art. 32-bis. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il
condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione,
l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonche' ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei
mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti all'ufficio".
"Art. 32-ter. - (Incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione). - L'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
pubblico servizio.
Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a tre
anni".
"Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue la
incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320,
321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso,
commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attivita'
imprenditoriale, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione".