Art. 121.
(Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna
per delitto colposo)
Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso
dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto
colposo".