Art. 121.
(Modifica dell'articolo 33  del  codice penale in materia di condanna
                        per delitto colposo)

  Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
  "Le   disposizioni   dell'articolo   29  e  del  secondo  capoverso
dell'articolo  32  non  si applicano nel caso di condanna per delitto
colposo".