Art. 122.
(Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione dal suo
esercizio)
L'articolo 34 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Decadenza dalla potesta' dei genitori e sospensione
dall'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la
condanna importa la decadenza dalla potesta' dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potesta' dei
genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo
di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potesta' dei genitori importa anche la
privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio
in forza della potesta' di cui al titolo IX del libro I del codice
civile.
La sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori importa
anche l'incapacita' di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi
diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme
del titolo IX del libro I del codice civile".