Art. 123.
(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese)
Dopo l'articolo 35 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese). - La sospensione
dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare,
durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale, nonche' ogni altro ufficio con
potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa non puo' avere una durata inferiore a quindici giorni ne'
superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per
contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti all'ufficio".