Art. 124.
(Applicazione provvisoria di pene accessorie)
L'articolo 140 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il
giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i
quali, in caso di condanna, puo' essere applicata una pena
accessoria, puo' disporne in via provvisoria l'applicazione quando
sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia
necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze
ulteriori.
L'interdizione dai pubblici uffici puo' essere applicata
provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati
nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28.
La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi
ricoperti per diretta investitura popolare.
La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata
superiore alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e'
computata nella durata della pena accessoria conseguente alla
condanna".