Art. 126.
(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)
Dopo l'articolo 162 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il
contravventore puo' essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma
corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del
procedimento.
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la
somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda.
L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono i casi previsti dal
terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo
105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili da parte del contravventore.
In ogni altro caso il giudice puo' respingere con ordinanza la
domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto.
La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione
finale del dibattimento di primo grado.
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente
articolo estingue il reato".