Art. 128.
(Obblighi del condannato)
L'articolo 165 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a
titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata
sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo
di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che
la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a
persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata
all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente,
salvo che cio' sia impossibile.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli
obblighi devono essere adempiuti".