Art. 128.
                      (Obblighi del condannato)

  L'articolo 165 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Art.   165.   -   (Obblighi  del  condannato).  -  La  sospensione
condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinata  all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a
titolo   di  risarcimento  del  danno  o  provvisoriamente  assegnata
sull'ammontare  di  esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo
di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che
la  legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione  delle conseguenze
dannose  o  pericolose  del  reato, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
  La  sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'  concessa a
persona   che   ne   ha   gia'  usufruito,  deve  essere  subordinata
all'adempimento  di uno degli obblighi previsti nel comma precedente,
salvo che cio' sia impossibile.
  Il  giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli
obblighi devono essere adempiuti".