Art. 129.
(Inosservanza di pene accessorie)
L'articolo 389 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo
riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria,
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, e'
punito con la reclusione da due a sei mesi.
La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai
divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".