Art. 131.
(Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di
sicurezza)
L'articolo 301 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 301. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di
misure di sicurezza). - L'applicazione provvisoria delle pene
accessorie, nei casi consentiti dalla legge, e' disposta dal giudice,
anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato
dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non
e' possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto e'
immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.
Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria
delle misure di sicurezza.
Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone
l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di
sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il
procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato
possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte
di appello.
Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria puo'
essere proposto ricorsa per cassazione.
L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".