Art. 132.
(Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene
accessorie o di misure di sicurezza)
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura
penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo
comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore
l'appello e' proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la
decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello puo'
essere proposto ricorso per cassazione.
L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".