Art. 133.
(Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza)
L'articolo 485 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il
giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, puo', nei
casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la
sentenza la provvisoria esecuzione.
La sentenza e' impugnabile anche per il capo che dispone
l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione
non ne sospende l'esecuzione".