Art. 134.
(Appello contro sentenze del pretore)
L'articolo 512 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 512. (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le
sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per
contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e'
ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore
abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da
contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena
dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per
estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra
circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del
perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile
o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se
e' stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere
applicata una misura di sicurezza;
3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento
davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di
proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una
contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per
delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per
la quale non e' ammessa l'oblazione".