Art. 135.
(Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise)
L'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte
di assise). - Contro le sentenze del tribunale e della corte di
assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e
alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga
altrimenti:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per
contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e'
ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore
abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da
contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena
dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per
estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra
circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale
ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non
punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata
applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza;
3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale
presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la
imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con
l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per
contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e'
ammessa la oblazione".