Art. 135.
   (Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise)

  L'articolo  513  del  codice  di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  513.  - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte
di  assise).  -  Contro  le  sentenze  del tribunale e della corte di
assise  possono  appellare,  rispettivamente, alla corte di appello e
alla  corte  di  assise  di  appello,  salvo  che  la  legge disponga
altrimenti:
    1)   l'imputato   nel   caso   di  condanna  per  delitto  o  per
contravvenzione  punita  con  pena  alternativa o per la quale non e'
ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore
abituale o professionale;
    2)  l'imputato  nel  caso  di  proscioglimento  da  delitto  o da
contravvenzione   per   la   quale   la   legge  stabilisce  la  pena
dell'arresto,   qualora   il   proscioglimento  sia  pronunziato  per
estinzione  del  reato  a  seguito  di  giudizio  di comparazione tra
circostanze  o  per  insufficienza  di prove o per perdono giudiziale
ovvero  perche'  si tratta di persona non imputabile o di persona non
punibile  perche'  il  fatto  non  costituisce  reato,  se  e'  stata
applicata  o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza;
    3)  il  procuratore  della  Repubblica  e il procuratore generale
presso  la  corte  di  appello  nel  caso  di  proscioglimento, se la
imputazione  riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con
l'arresto,   e   nel   caso   di  condanna  per  delitto  ovvero  per
contravvenzione  punita  con  pena  alternativa o per la quale non e'
ammessa la oblazione".