Art. 136.
(Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in
materia di questioni di nullita')
All'articolo 522 del codice di procedura penale e' aggiunto in fine
il seguente comma:
"Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di
oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale
decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un
termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle
somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di
appello pronuncia sentenza di proscioglimento".