Art. 137.
(Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario)
Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del
numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario
giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti
contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via
amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti:
"si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda o che".