Art. 139.
(Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei
Banchi di Napoli e di Sicilia)
Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo
il primo comma e' inserito il seguente:
"Nei casi piu' gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei
numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente
dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la
pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere
assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".