Art. 141.
(Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni
bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e
                 dei Banchi di Napoli e di Sicilia)

  Dopo  l'articolo  123  del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
sono inseriti i seguenti articoli:
  "Art.  124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale  il  dipendente  responsabile fa sottoscrivere al richiedente
una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto
dall'emissione di assegni bancari o postali.
  Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da
sei mesi a due anni".
  "Art.  125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario
o   postale   senza   farsi   rilasciare  la  dichiarazione  prevista
nell'articolo precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un
piu'  grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire cinquecentomila.
  Il  dipendente  che consegna moduli di assegno bancario o postale a
chi  abbia  dichiarato  di essere stato interdetto dalla emissione di
assegni  bancari o postali, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".