Art. 142. 
 (Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale) 
 
  Dopo l'articolo 80 del testo unico delle norme  sulla  circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n.  393,  modificato  dall'articolo  2  della  legge  14
febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli: 
  "Art. 80-bis. - (Confisca  e  sequestro  del  veicolo).  -  Con  la
sentenza  di  condanna  per  i  reati  previsti  dal  dodicesimo   al
quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice  ordina  la
confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al
reato. 
  L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di  flagranza,  anche
gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al
sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale". 
  "Art. 80-ter. - (Pena accessoria). - Con la  sentenza  di  condanna
per il reato  previsto  dal  dodicesimo  comma  dell'articolo  80  il
giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca  del  veicolo,
dispone la sospensione della patente di guida del condannato  per  la
stessa durata della pena principale".