Art. 147.
(Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore
giudiziario o commissario governativo)
Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile e' sostituito
dal seguente:
"Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".