Art. 50.
                         (Norme transitorie)

  Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi
i  consigli  di  presidenza  del  Consiglio  di Stato e dei tribunali
amministrativi  regionali,  rispettivamente previsti dall'articolo 35
del  regio  decreto  21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
  Entro  90  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  il presidente del Consiglio di Stato indice la prima elezione
del  consiglio  di  presidenza  di  cui  al  precedente articolo 7. I
reclami  relativi  alla predetta operazione elettorale sono decisi in
via definitiva dall'ufficio elettorale.
  Entro  90  giorni  dal  suo insediamento il consiglio di presidenza
provvede  ad  adeguare  alle  disposizioni  della  presente  legge la
composizione  delle  sezioni  del  Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto concerne la composizione organica,
secondo   le   vigenti   disposizioni,  del  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
  I  consiglieri  di  Stato  che,  non  avendo conseguito la nomina a
presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere
un  tribunale amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di
Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella
A allegata alla presente legge.
  I  presidenti  di  sezione  del Consiglio di Stato che alla data di
entrata  in vigore della presente legge esercitano o hanno esercitato
le   funzioni   di  presidente  presso  un  tribunale  amministrativo
regionale,   possono,  conservando  la  posizione  di  stato,  essere
destinati  o  mantenuti, con il loro consenso, nella funzione stessa.
Alla cessazione da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato
con l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente.
  Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo
23,  nella  prima  attuazione  della presente legge e comunque per un
periodo  non  superiore  a  due  anni dalla data di entrata in vigore
della  stessa, le anzianita' stabilite negli articoli 17, 18 e 19, n.
1),  limitatamente  ai posti di organico effettivamente vacanti, sono
ridotte alla meta'.
  I consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel
ruolo  dei consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge
6  dicembre  1971,  n.  1034,  possono, a domanda, da presentarsi nel
termine  perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  riassumere la qualifica di consigliere di tribunale
amministrativo regionale.
  I  predetti  magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che
avrebbero   avuto   nella   qualifica  di  consigliere  di  tribunale
amministrativo  regionale,  se non fossero stati trasferiti nel ruolo
dei consiglieri di Stato.
  I  posti  di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti,
sono riservati ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale.