Art. 51.
                  (Effetti giuridici ed economici)

  Per  coloro  che  hanno  gia' maturato le anzianita' previste dagli
articoli 17, 18 e 21, le relative nomine sono conferite, agli effetti
giuridici,   al  compimento  di  dette  anzianita'  e,  agli  effetti
economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Le  nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate,
ai  soli  effetti  giuridici, al compimento della anzianita' prevista
dal precedente articolo 21. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la
collocazione  nel  ruolo di anzianita' alla data di entrata in vigore
della presente legge.
  Ai  fini  dell'applicazione  della  legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   l'attribuzione  del
trattamento  inerente  alla qualifica di magistrato di cassazione con
funzioni direttive equivale al pieno possesso di tale qualifica.