ART. 56.

  Competente  a  pronunciarsi  sull'adozione  e'  il  tribunale per i
minorenni del distretto dove si trova il minore.
  Il  consenso  dell'adottante  e  dell'adottando  che  ha compiuto i
quattordici  anni  e  del  legale  rappresentante dell'adottando deve
essere  manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un
giudice da lui delegato.
  L'assenso  delle persone indicate nell'articolo 46 puo' essere dato
da  persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o
per scrittura privata autenticata.
  Si  applicano  gli  articoli  313  e  314  del codice civile, ferma
restando  la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione
per i minorenni della corte di appello.