Art. 51.
          Comunicazioni e notificazioni per via telematica
  1.  A  decorrere  dalla  data  fissata  con  uno o piu' decreti del
Ministro  della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo  comma  dell'articolo  170  del  codice di procedura civile, la
notificazione  di  cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura  civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai
sensi  dell'articolo  7  del  (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto
della   normativa,   anche   regolamentare,   relativa   al  processo
telematico,  concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione  e la
ricezione dei documenti informatici.
  2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, il Consiglio Nazionale
Forense  e  i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica   della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti   informatici   degli  uffici  giudiziari,  individuando  i
circondari   di   tribunale   nei   quali   trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al comma 1.
  3.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e  comunicazioni nel corso del procedimento alla parte
costituita  e  al  consulente  che  non  hanno comunicato l'indirizzo
elettronico   di   cui  al  medesimo  comma,  sono  fatte  presso  la
cancelleria.
  4.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
17  del  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
  5.  All'articolo  16  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun
professionista  dal  punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del ((
regolamento  di  cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123»;
    b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla
data  fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti
i  Consigli  dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per  via  telematica,  a  cura  del  Consiglio,  al  Ministero  della
giustizia  nelle  forme  previste  dalle regole tecnico-operative per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  170  del Codice di
          procedura civile:
              «Art.  170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
          procedimento).  - Dopo la costituzione in giudizio tutte le
          notificazioni  e  le  comunicazioni si fanno al procuratore
          costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
              E'  sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto
          anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
              Le  notificazioni  e le comunicazioni alla parte che si
          e'   costituita  personalmente  si  fanno  nella  residenza
          dichiarata o nel domicilio eletto.
              Le  comparse  e  le  memorie  consentite dal giudice si
          comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
          notificazione    o   mediante   scambio   documentato   con
          l'apposizione  sull'originale,  in  calce o in margine, del
          visto  della  parte  o  del  procuratore.  Il  giudice puo'
          autorizzare  per  singoli  atti, in qualunque stato e grado
          del  giudizio,  che lo scambio o la comunicazione di cui al
          presente  comma  possano  avvenire  anche a mezzo telefax o
          posta  elettronica  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,    concernente    la    sottoscrizione,   la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici e
          teletrasmessi.  La  parte che vi procede in relazione ad un
          atto   di   impugnazione   deve  darne  comunicazione  alla
          cancelleria   del   giudice   che  ha  emesso  la  sentenza
          impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
          difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
          elettronica  presso  cui  dichiara  di  voler  ricevere  le
          comunicazioni.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  192  del Codice di
          procedura civile:
              «Art.  192 (Astensione e ricusazione del consulente). -
          L'ordinanza  e' notificata al consulente tecnico a cura del
          cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal
          giudice.
              Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o
          quello  che,  obbligato  a prestare il suo ufficio, intende
          astenersi,  deve  farne  denuncia  o istanza al giudice che
          l'ha  nominato  almeno  tre  giorni  prima  dell'udienza di
          comparizione;   nello   stesso  termine  le  parti  debbono
          proporre  le loro istanze di ricusazione, depositando nella
          cancelleria ricorso al giudice istruttore.
              Questi provvede con ordinanza non impugnabile.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2001,  n.  123
          (Regolamento   recante  disciplina  sull'uso  di  strumenti
          informatici  e telematici nel processo civile, nel processo
          amministrativo   e   nel   processo  dinanzi  alle  sezioni
          giurisdizionali della Corte dei conti):
              «Art.  7  (Indirizzo  elettronico).  - 1. Ai fini delle
          comunicazioni  e  delle notificazioni ai sensi dell'art. 6,
          l'indirizzo  elettronico del difensore e' unicamente quello
          comunicato  dal  medesimo  al  Consiglio  dell'ordine  e da
          questi  reso  disponibile ai sensi del comma 3 del presente
          articolo.  Per  gli  esperti  e  gli  ausiliari del giudice
          l'indirizzo  elettronico  e' quello comunicato dai medesimi
          ai  propri  ordini  professionali o all'albo dei consulenti
          presso il tribunale.
              2.  Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel
          comma  1,  l'indirizzo  elettronico e' quello dichiarato al
          certificatore   della   firma  digitale  al  momento  della
          richiesta  di  attivazione  della  procedura informatica di
          certificazione  della  firma  digitale  medesima,  ove reso
          disponibile nel certificato.
              3.  Gli  indirizzi  elettronici  di  cui  al  comma  1,
          comunicati  tempestivamente  dagli  ordini professionali al
          Ministero  della  giustizia,  nonche'  quelli  degli uffici
          giudiziari   e   degli   uffici   notifiche   (UNEP),  sono
          consultabili  anche  in via telematica secondo le modalita'
          operative  stabilite  dal  decreto di cui all'art. 3, comma
          3.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   17   gennaio  2003,  n.  5  (Definizione  dei
          procedimenti   in   materia  di  diritto  societario  e  di
          intermediazione  finanziaria, nonche' in materia bancaria e
          creditizia,  in  attuazione  dell'art.  12  della  legge  3
          ottobre 2001, n. 366):
              «Art.  17  (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
          procedimento).  - 1. Tutte le notificazioni e comunicazioni
          alle  parti  costituite  possono  essere fatte, oltre che a
          norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura
          civile:
                a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
                b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
                c)  con  scambio  diretto  tra difensori attestato da
          sottoscrizione  per  ricevuta sull'originale, apposta anche
          da  parte  di  collaboratore  o  addetto  allo  studio  del
          difensore.
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano a
          tutti  i  procedimenti  previsti  dal presente decreto e le
          trasmissioni  di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b)
          ,  devono  essere  effettuate nel rispetto della normativa,
          anche  regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione e la
          trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
              2-bis Nel processo con pluralita' di parti, le comparse
          e  le  memorie  devono  essere  notificate a tutte le parti
          costituite  e  l'atto  notificato deve essere depositato in
          cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  16  del  regio
          decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
          professioni   di   avvocato   e  procuratore),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  16.  -  Per  ogni Tribunale civile e penale sono
          costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La
          data  dell'iscrizione  stabilisce la anzianita' per ciascun
          professionista.
              Nell'albo    e'    indicato   l'indirizzo   elettronico
          attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
          sensi  dell'art.  7  del  regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
              Il   Consiglio   dell'ordine   degli   avvocati  e  dei
          procuratori   procede   al  principio  di  ogni  anno  alla
          revisione   degli   albi  ed  alle  occorrenti  variazioni,
          osservate  per  le  cancellazioni  le  relative  norme.  La
          cancellazione  e'  sempre  ordinata  qualora  la  revisione
          accerti  il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali
          fu  disposta  l'iscrizione,  salvo che questa non sia stata
          eseguita   o   conservata  per  effetto  di  una  decisione
          giurisdizionale   concernente   i   titoli  o  i  requisiti
          predetti.
              E'  iniziato  il  procedimento  disciplinare  se  dalla
          revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.
              A  decorrere  dalla  data  fissata  dal  Ministro della
          giustizia   con   decreto   emesso   sentiti   i   Consigli
          dell'Ordine,  gli  albi  riveduti debbono essere comunicati
          per  via  telematica,  a  cura  del Consiglio, al Ministero
          della   giustizia   nelle   forme   previste  dalle  regole
          tecnico-operative  per  l'uso  di  strumenti  informatici e
          telematici nel processo civile.
              Il  Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato
          il  registro  dei praticanti, annotando in esso coloro che,
          avendo  prestato  il  giuramento  a norma dell'art. 8, sono
          ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.
              Un  elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al
          precedente  comma, e' comunicato alle Preture del distretto
          della  Corte  d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza
          delle Preture medesime.».