Art. 52. Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia 1. (( Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: )) « (( Capo VI-bis )) Riscossione mediante ruolo Art. 227-bis (L). Quantificazione dell'importo dovuto 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211. Art. 227-ter (L). Riscossione a mezzo ruolo 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata. 3. Se il ruolo e' ripartito in piu' rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.».