Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo 1. All'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni». 2. La domanda di equa riparazione non e' proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, (( della legge 24 marzo 2001, n. 89 )) , non e' stata presentata un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.». 3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, (( secondo comma )) , le parole: «: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali» sono sostituite dalle parole: «con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; b) all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma.»; c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino alla parola: «giurisdizionali.» sono sostituite dalle seguenti parole: «dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.»; d) all'articolo 5, comma secondo, le parole «in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), cosi' come modificato dalla presente legge: «2. A cura della segreteria e' notificato alle parti costituite, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale e' fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile): «Art. 2 (Diritto all'equa riparazione). - 1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.». - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato): «Nello stesso decreto di fissazione di udienza il Presidente puo', ad istanza di parte o d'ufficio, dichiarare il ricorso urgente.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Composizione). - Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge. Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ciascuna sezione consultiva e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri. Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonche' la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art. 5, primo comma.». - Si riporta il testo dell'art. 5 della succitata legge n. 186/1982, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Adunanza plenaria). - L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed e' composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza. Con le medesime modalita' sono designati i membri supplenti. In caso di assenza e di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e' sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale piu' anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato piu' anziano nella qualifica della rispettiva sezione.».