Art. 54.
              Accelerazione del processo amministrativo
  1.  All'art.  9,  comma  2,  della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
  2.  La  domanda  di  equa  riparazione  non  e'  proponibile se nel
giudizio  dinanzi  al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata  la  violazione  di  cui all'articolo 2, comma 1, (( della
legge 24 marzo 2001, n. 89 )) , non e' stata presentata un'istanza ai
sensi  del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642.».
  3.  Alla  legge  27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1, (( secondo comma )) , le parole: «: le prime
tre  con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali»
sono   sostituite   dalle   parole:   «con   funzioni   consultive  o
giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17,
comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    b)  all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Il  Presidente  del  Consiglio  di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio   di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza,
individua   le   sezioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali  e
consultive,  determina  le  rispettive  materie  di  competenza  e la
composizione,  nonche'  la  composizione  della  Adunanza Plenaria ai
sensi dell'art. 5, primo comma.»;
    c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino
alla   parola:  «giurisdizionali.»  sono  sostituite  dalle  seguenti
parole:
  «dal  Presidente  del  Consiglio  di Stato, sentito il Consiglio di
Presidenza.»;
    d)   all'articolo  5,  comma  secondo,  le  parole  «in  modo  da
assicurare  in  ogni  caso  la  presenza  di  quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 9 della
          legge  21  luglio  2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
          giustizia  amministrativa),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «2.  A  cura  della segreteria e' notificato alle parti
          costituite,  dopo  il  decorso di cinque anni dalla data di
          deposito  dei  ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale
          e'  fatto  onere  alle parti ricorrenti di presentare nuova
          istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti
          entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
          I  ricorsi  per  i  quali  non  sia  stata presentata nuova
          domanda  di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso
          del  termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita'
          di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre
          1971,   n.  1034,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
          articolo.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 2 della
          legge  24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
          in  caso di violazione del termine ragionevole del processo
          e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile):
              «Art.  2  (Diritto  all'equa  riparazione). - 1. Chi ha
          subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
          di  violazione  della  Convenzione  per la salvaguardia dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
          ai  sensi  della  legge  4  agosto  1955,  n. 848, sotto il
          profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
          all'art.  6,  paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad
          una equa riparazione.».
              - Si  riporta  il  testo del secondo comma dell'art. 51
          del  regio  decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per
          la  procedura  dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali  del
          Consiglio di Stato):
              «Nello  stesso  decreto  di  fissazione  di  udienza il
          Presidente   puo',   ad   istanza  di  parte  o  d'ufficio,
          dichiarare il ricorso urgente.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 aprile
          1982,    n.    186    (Ordinamento    della   giurisdizione
          amministrativa  e del personale di segreteria ed ausiliario
          del  Consiglio  di  Stato  e  dei  Tribunali amministrativi
          regionali), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Composizione).  -  Il  Consiglio di Stato e'
          composto   dal   presidente  del  Consiglio  di  Stato,  da
          presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la
          tabella A allegata alla presente legge.
              Il  Consiglio  di  Stato  si  divide in sei sezioni con
          funzioni  consultive  o giurisdizionali, oltre alla sezione
          normativa  istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15
          maggio 1997, n. 127.
              Ciascuna   sezione   consultiva   e'  composta  da  due
          presidenti,   di   cui  uno  titolare,  e  da  almeno  nove
          consiglieri;  ciascuna  sezione giurisdizionale e' composta
          da  due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici
          consiglieri.
              Per  le  sezioni  consultive  del Consiglio di Stato le
          deliberazioni  sono  valide  se adottate con la presenza di
          almeno  quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del
          Consiglio  di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei
          presidenti e di quattro consiglieri.
              Il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  con proprio
          provvedimento,   all'inizio   di   ogni  anno,  sentito  il
          Consiglio  di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
          funzioni   giurisdizionali   e   consultive,  determina  le
          rispettive materie di competenza e la composizione, nonche'
          la  composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art.
          5, primo comma.».
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della succitata legge
          n. 186/1982, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  5  (Adunanza plenaria). - L'adunanza plenaria e'
          presieduta  dal  presidente  del  Consiglio  di Stato ed e'
          composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti
          dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio
          di Presidenza.
              Con  le  medesime  modalita'  sono  designati  i membri
          supplenti.
              In  caso di assenza e di impedimento, il presidente del
          Consiglio  di Stato e' sostituito dal presidente di sezione
          giurisdizionale  piu'  anziano  nella  qualifica; gli altri
          componenti  dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di
          impedimento,  sono  sostituiti  dal magistrato piu' anziano
          nella qualifica della rispettiva sezione.».