Art. 56. Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati (( dalla data della sua entrata in vigore )).
Riferimenti normativi: - Per i testi vigenti degli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, vedasi i riferimenti normativo agli articoli 50 e 53.