Art. 24. Effetti dei benefici economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di servizio, sull'indennita' alimentare dell'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate: del CCNL 8 giugno 2000: assegni personali previsti dall'art. 39, comma 1, data la loro natura stipendiale; indennita' dell'art. 41; dagli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico, art. 11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. 3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione minima contrattuale.