Art. 24.
                   Effetti dei benefici economici

    1. Le     misure     degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione  dei  capi  I  e  II  del  presente contratto hanno
effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul lavoro straordinario, sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita'   premio   di  servizio,  sull'indennita'  alimentare
dell'art.  19  del  CCNL 3 novembre 2005, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
    2. Gli  effetti  del  comma 1  si  applicano alla retribuzione di
posizione  complessiva  nelle componenti minima unificata e variabile
in godimento nonche' alle voci retributive di seguito riportate:
      del  CCNL  8 giugno  2000: assegni personali previsti dall'art.
39,  comma 1,  data  la loro natura stipendiale; indennita' dell'art.
41;
      dagli articoli 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio
economico,  art.  11 comma 3, come interpretato dall'art. 37, comma 1
del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004.
    3. I  benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1
e  2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento
di  quiescenza  dei  dirigenti  comunque  cessati  dal  servizio, con
diritto  a  pensione,  nel  periodo  di  vigenza del presente biennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti  dalle  disposizioni  richiamate nel presente articolo. Agli
effetti   dell'indennita'   premio   di   servizio,   dell'indennita'
sostitutiva  di  preavviso  e  di  quella prevista dall'art. 2122 del
codice  civile  si  considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data  di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione
minima contrattuale.