Art. 26.
      Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualita'
                    della prestazione individuale

    1.  L'art.  12  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del
5 luglio  2006,  relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e
per  il  premio  della  qualita'  della prestazione individuale per i
dirigenti  medici  e  veterinari e' confermato. L'ammontare dei fondi
ivi   indicati   e'  quello  consolidato  al  31 dicembre  2005.  Nel
consolidamento  non sono da considerare le risorse di cui al medesimo
articolo,  comma 1,  ultimo periodo le quali, comunque, costituiscono
ulteriori  modalita'  di incremento dei fondi dal 1° gennaio 2006, ai
sensi del comma 3.
    2.  In relazione alla necessita' di proseguire nell'impegno, gia'
precisato  all'art.  65  del Contratto collettivo nazionale di lavoro
5 dicembre  1996,  di  correlare  la  retribuzione  di  risultato  al
raggiungimento  degli obiettivi dei dirigenti e delle strutture ed al
miglioramento  dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, il fondo
del presente articolo e' cosi' incrementato:
      per  l'anno  2007 di Euro 112,25 annui lordi per ogni dirigente
medico  e  veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli
oneri riflessi;
      per  l'anno  2008 di Euro 208,46 annui lordi per ogni dirigente
medico  e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli
oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l'incremento previsto
per l'anno 2007.
    3.  Si  conferma quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 12 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 2006.