Art. 31 
                  (Consigli comunali e provinciali) 
1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata  in
carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica  sono
regolati dalla legge. 
2. I consiglieri  entrano  in  carica  all'atto  della  proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione. 
3.  I  consigli  durano  in  carica  sino  all'elezione  dei   nuovi,
limitandosi, dopo la  pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 
4.  Quando  lo  statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale   di
commissioni costituite nel proprio seno con  criterio  proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e  ne  disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori. 
5. I consiglieri comunali e provinciali  hanno  diritto  di  ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia,  nonche'
dalle loro  aziende  ed  enti  dipendenti,  tutte  le  notizie  e  le
informazioni in loro possesso,  utili  all'espletamento  del  proprio
mandato.  Essi  sono  tenuti  al  segreto  nei  casi   specificamente
determinati dalla legge. 
6. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto  di  iniziativa
su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.  Hanno
inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. 
7. Il sindaco o il presidente della provincia sono tenuti  a  riunire
il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni,  quando  lo
richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine  del  giorno
le questioni richieste. 
8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche,  salvi
i casi previsti dal regolamento.