Art. 33. (Composizione delle giunte) 1. La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti, non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sedici per i comuni con oltre 500.000 abitanti. 2. La giunta provinciale e' composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unita' per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non superiore ad otto. 3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo statuto puo' prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere.