Art. 33. 
                     (Composizione delle giunte) 
1. La giunta comunale e' composta dal sindaco, che la presiede, e  da
un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a
quattro per i comuni con  popolazione  fino  a  3.000  abitanti,  non
superiore a sei per i  comuni  con  popolazione  da  3.001  a  30.000
abitanti, non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001
a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia, non superiore  a  dodici
per i comuni da 100.001 a 500.000 abitanti, non  superiore  a  sedici
per i comuni con oltre 500.000 abitanti. 
2. La giunta provinciale e' composta dal presidente, che la presiede,
e da un numero  pari  di  assessori,  stabilito  dallo  statuto,  non
superiore ad  un  quinto  dei  consiglieri  assegnati  all'ente,  con
arrotondamento all'unita' per eccesso al fine di ottenere  un  numero
pari e comunque non superiore ad otto. 
3. In deroga a quanto stabilito dal  comma  1  dell'articolo  34,  lo
statuto puo' prevedere  l'elezione  ad  assessore  di  cittadini  non
facenti  parte  del  consiglio,  in   possesso   dei   requisiti   di
compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di consigliere.