Art. 35. 
                      (Competenze delle giunte) 
1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che  non  siano
riservati  dalla  legge  al  consiglio  e  che  non  rientrino  nelle
competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco  o  del
presidente della  provincia,  degli  organi  dei  decentramento,  del
segretario o  dei  funzionari  dirigenti;  riferisce  annualmente  al
consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali  e
svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.