Art. 35. (Competenze delle giunte) 1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi dei decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.