Art. 36. 
      (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) 
1. Il sindaco e il presidente della provincia  rappresentano  l'ente,
convocano e presiedono il consiglio e  la  giunta,  sovrintendono  al
funzionamento dei servizi e degli uffici nonche' all'esecuzione degli
atti. 
2. Essi esercitano le funzioni loro  attribuite  dalle  leggi,  dallo
statuto e dai regolamenti e sovrintendono  altresi'  all'espletamento
delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune  e
alla provincia. 
3. Il sindaco e' inoltre  competente,  nell'ambito  della  disciplina
regionale  e  sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  consiglio
comunale, a coordinare gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei
servizi pubblici, nonche' gli orari di  apertura  al  pubblico  degli
uffici  periferici  delle  amministrazioni  pubbliche,  al  fine   di
armonizzare l'esplicazione dei servizi alle  esigenze  complessive  e
generali degli utenti. 
4. In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  convocazione  del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto. 
5. Qualora il consiglio non deliberi  le  nomine  di  sua  competenza
entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2,  lettera  n),  o
comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine  del
giorno, il  sindaco  o  il  presidente  della  provincia,  sentiti  i
capigruppo consiliari,  entro  quindici  giorni  dalla  scadenza  del
termine provvede alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio
nella prima adunanza.  in  caso  non  si  pervenga  a  decisione,  il
comitato regionale di controllo adotta, nel  termine  perentorio  dei
successivi  sessanta  giorni,  i  provvedimenti  sostitutivi  di  cui
all'articolo 48. 
6. Prima di assumere le funzioni il sindaco  e  il  presidente  della
provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la  formula
prevista  dall'articolo  11  del  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
7. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma  della
Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.