Art. 38 
                      (Attribuzioni del sindaco 
                  nei servizi di competenza statale) 
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende: 
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed  agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,  di  leva
militare e di statistica; 
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle  leggi  e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanita'
e di igiene pubblica; 
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza  e  di  polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; 
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare  la  sicurezza  e
l'ordine pubblico, informandone il prefetto. 
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanita' ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di  prevenire  ed  eliminare  gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione
dei  relativi  ordini  puo'  richiedere  al  prefetto,  ove  occorra,
l'assistenza della forza pubblica. 
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta a  persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
puo'  provvedere  d'ufficio  a   spese   degli   interessati,   senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi. 
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni  di  cui  al
presente articolo. 
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,  il  prefetto
puo' disporre ispezioni per accertare il regolare  funzionamento  dei
servizi  stessi  nonche'  per  l'acquisizione  di  dati   e   notizie
interessanti altri servizi di carattere generale. 
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma  1,
nonche'  dall'articolo  10,  il  sindaco,  previa  comunicazione   al
prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni  ivi  indicate  al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non  siano  costituiti
gli organi di decentramento comunale, il sindaco  puo'  conferire  la
delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni  nei
quartieri e nelle frazioni. 
7. Ove il sindaco o chi  ne  esercita  le  funzioni  non  adempia  ai
compiti di cui al presente articolo, il  prefetto  puo'  nominare  un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. 
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato. 
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al  comma  2,  il
prefetto provvede con propria ordinanza.