Art. 49
            Indennita' della professione infermieristica
  1.   In   riferimento  all'articolo  8,  comma  6,  agli  operatori
professionali    di    I   categoria   collaboratori   -   infermieri
professionali,   vigilatrici   di  infanzia,  ostetriche,  assistenti
sanitari  - compete una indennita' annua lorda, fissa e ricorrente di
L. 2.400.000. Tale indennita' e' maggiorata nel modo seguente:
        a) al 20› anno di effettivo servizio di L. 1.200.000;
   b) al 25› anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000;
   c) al 30› anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000.
  2.  Agli  operatori  professionali  di  II  categoria  - infermieri
generici  -  l'indennita'  di cui al comma 1 compete nella misura del
10%.
  3.   Al   personale   infermieristico   di   posizione   funzionale
corrispondente  al  V,VI  e  VII  livello  retributivo dei servizi di
diagnosi  e  cura,  operante  su  tre  turni,  compete una indennita'
giornaliera  per le giornate di effettivo servizio prestato pari a L.
6.000.
  4.  Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo
sala,  vigilatrici  d'infanzia,  assistenti  sanitari ed ostetriche -
compete  una  indennita'  lorda,  mensile,  fissa e ricorrente pari a
quella  prevista dal comma 1. Agli altri operatori professionali di I
categoria  coordinatori  del  personale  infermieristico  compete una
indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
  5.   Al   personale   infermieristico   di   posizione   funzionale
corrispondente  al  V,  VI  e VII livello retributivo, operante nelle
terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi
di  nefrologia  e  dialisi, compete un'indennita' giornaliera, per le
giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere.
  6.  L'indennita'  di  cui  al  comma  5,  maggiarata  di  L.  2.000
giornaliere,   compete,   altresi',   al   personale  infermieristico
assegnato ai servizi di malattie infettive.
  7.  Le  indennita'  di  cui  al  presente articolo decorrono dal 1›
dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50,
commi 4 e 5.