Art. 49 Indennita' della professione infermieristica 1. In riferimento all'articolo 8, comma 6, agli operatori professionali di I categoria collaboratori - infermieri professionali, vigilatrici di infanzia, ostetriche, assistenti sanitari - compete una indennita' annua lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000. Tale indennita' e' maggiorata nel modo seguente: a) al 20 anno di effettivo servizio di L. 1.200.000; b) al 25 anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000; c) al 30 anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000. 2. Agli operatori professionali di II categoria - infermieri generici - l'indennita' di cui al comma 1 compete nella misura del 10%. 3. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V,VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante su tre turni, compete una indennita' giornaliera per le giornate di effettivo servizio prestato pari a L. 6.000. 4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo sala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche - compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal comma 1. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori del personale infermieristico compete una indennita' lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000. 5. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete un'indennita' giornaliera, per le giornate di effettivo servizio prestate, pari a L. 8.000 giornaliere. 6. L'indennita' di cui al comma 5, maggiarata di L. 2.000 giornaliere, compete, altresi', al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive. 7. Le indennita' di cui al presente articolo decorrono dal 1 dicembre 1990 e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50, commi 4 e 5.