Art. 50. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50) 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  L'importazione,  l'esportazione  ed  il  transito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope possono  essere  effettuati  esclusivamente
dagli enti  e  dalle  imprese  autorizzati  alla  coltivazione  delle
piante,  alla  produzione,  alla  fabbricazione,  all'impiego  e   al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche'  all'impiego
delle  predette  sostanze,  a  fini  di  ricerca  scientifica  e   di
sperimentazione. 
  2. Le operazioni di cui al comma 1 devono  essere  svolte  soltanto
tramite le dogane di prima categoria. 
  3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola  operazione;
ha la validita' di mesi  sei  e  puo'  essere  utilizzato  anche  per
quantitativi inferiori a quelli assegnati. 
  4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero  devono
essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato. 
  5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o  psicotrope
con destinazione ad una casella postale o ad una banca. 
  6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone,  punti
o depositi  franchi  qualora  la  disciplina  a  questi  relativa  vi
consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  7. Durante il transito e' vietato manomettere o in  qualsiasi  modo
modificare  gli  involucri   contenenti   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E'  vietato
altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della
sanita', a  Paese  diverso  da  quello  risultante  dal  permesso  di
esportazione e da quello di transito. 
  8. Per il trasporto  e  la  consegna  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope in importazione, esportazione o transito si  applicano  le
norme di cui all'articolo 41. 
  9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si  applicano  soltanto  alle
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all'articolo 14.