Art. 50.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50)
Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente
dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle
piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego
delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di
sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere svolte soltanto
tramite le dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione;
ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per
quantitativi inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono
essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti
o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi
consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo
modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato
altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della
sanita', a Paese diverso da quello risultante dal permesso di
esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o
psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le
norme di cui all'articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all'articolo 14.