CAPO IX 
                       PRODUZIONE INDUSTRIALE. 
                              ART. 53. 
(Procedura  comunitaria  di   informazione   sulle   regolamentazioni
                             tecniche). 
1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal
seguente: 
"Art. 2 - (Prodotti esclusi dalla normativa). -  1.  Le  disposizioni
della presente legge non si applicano al prodotti cosmetici". 
2. Per prodotti agricoli si  intendono  quelli  considerati  tali  ai
sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del  Trattato  istitutivo  della
CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1
della  direttiva  del  Consiglio  65/65/CEE,  come  modificato  dalla
direttiva del Consiglio 87/21/CEE. 
3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal
seguente: 
"Art. 9 - (Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche). 
- 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non  trascorsi
tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle
Comunita' europee. Se nel termine suddetto  la  Commissione  notifica
che la regola  tecnica  riguarda  una  proposta  di  direttiva  o  di
regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non puo' essere
adottata se non  trascorsi  dodici  mesi  dalla  presentazione  della
proposta suddetta. 
2.  Se  la  Commissione  notifica  l'intervento  di   presentare   al
Consiglio, nella materia, una proposta di direttiva o di  regolamento
il  termine  di  dodici  mesi  di  cui  al  comma  1  decorre   dalla
comunicazione del progetto alla Commissione. 
3. Qualora un progetto di regola tecnica sia  oggetto  di  un  parere
circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di
cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da
parte  di  uno  Stato  membro  delle  Comunita'  europee,  in  quanto
scuscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei
beni, l'adozione della regola tecnica e' differita di sei  mesi,  che
decorrono dalla comunicazione del progetto. 
4. Il presente articolo  non  si  applica  se  l'adozione  di  regole
tecniche e' resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica
o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad  obblighi  derivanti  da
trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato comunica  in  questo  casi  alla  Commissione  delle
Comunita' europee le ragioni che  hanno  reso  necessaria  l'adozione
urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni  interessate
comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato il tsto del provvedimento  adottato  ed  i  motivi
dell'urgenza". 
 
          Note all'art. 53:
          -  La  legge  21 giugno 1986, n. 317, concerne l'attuazione
          della direttiva  83/1/89/CEE  relativa  alle  procedure  di
          informazione    nel    settore    delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche. L'art. 2 recitava:
          "Art. 2. - 1. Le disposizioni della presente legge  non  si
          applicano:
          a)  ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti
          del  suolo,  dell'allevamento  e  della  pesca,  nonche'  i
          prodotti  di  prima  trasformazione  che  sono  in  diretta
          connessione con tali prodotti;
          b) a qualsiasi prodotto destinato  all'alimentazione  umana
          ed animale;
          c) ai prodotti medicinali;
          d) ai prodotti cosmetici".
          L'art. 9 recitava:
          "Art.  9.  -  1.  Qualora  la  Commissione  delle Comunita'
          europee disponga un  termine  per  proporre  una  direttiva
          nella  materia  oggetto  della  comunicazione  prevista dal
          precedente art. 6, gli  organismi  di  normalizzazione  non
          possono  adottare,  fino  a  sei  mesi  dalla  scadenza del
          termine, norme nei settori per i  quali  sia  in  corso  di
          elaborazione  una  norma  europea,  salvo  che si tratti di
          norme richieste dal Ministro dell'industria, del  commercio
          e dell'artigianato.
          2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un
          parere   circostanziato   emeso   entro   tre   mesi  dalla
          comunicazione  prevista  dall'art.  6,   da   parte   della
          Commissione  o di uno Stato membro delle Comunita' europee,
          di quanto ritenuto suscettibile di  ostacoli  tecnici  alla
          libera  circolazione  dei  beni,  l'adozione  della  regola
          tecnica medesima e' differita di sei  mesi  dalla  data  di
          comunicazione del progetto.
          3.  Qualora  l'adozione  delle  regole  tecniche  sia  resa
          necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica  o  di
          pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie
          o   per  ottemperare  ad  obblighi  derivanti  da  trattati
          internazionali, i termini di cui al precedente comma non si
          applicano. Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  comunica alla Commissione delle Comunita'
          europee le ragioni che  hanno  reso  necessaria  l'adozione
          urgente del provvedimento".
          - La direttiva 65/65/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n.
          L. 396 del 9 febbraio 1965.
          -  La direttiva 87/21 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E n.
          22 del 24 marzo 1987, 2a serie speciale.