ART. 54. 
            (Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega) 
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra': 
a) fornire la definizione di "giocattolo"; 
b)  consentire  l'immissione  sul  mercato  soltanto  dei  giocattoli
conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza; 
c) prevedere misure atte all'identificazione del  fabbricante  o  del
suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo  sul
mercato CEE; 
d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o
su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli  organismi  abilitati,
attestante  che  il  modello  di  giocattolo  soddisfa  i   requisiti
essenziali di sicurezza; 
e)  stabilire  efficaci  misure  per  i  controlli  nella   fase   di
commercializzazione dei giocattoli. 
 
          Nota all'art. 54:
          -  La  direttiva 88/378/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 72 del 19 settembre 1988, 2a serie speciale.