ART. 56. 
        (Recipienti semplici a pressione: criteri di delega) 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/404/CEE  dovra'
assicurare che: 
a) si tenga conto dell'esigenza  di  garantire  la  protezione  delle
persone e dei  beni  nell'utilizzazione  dei  recipienti  semplici  a
pressione, sempre che  cio'  non  costituisca  modifica  dei  criteri
costruttivi; 
b) siano definiti i requisiti degli organismi di  certificazione,  le
procedure di autorizzione e i controlli sui medesimi. 
 
          Nota all'art. 56:
          - La direttiva 87/404/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.R.I.
          n. 86 del 3 novembre 1987, 2a serie speciale.