ART. 57. 
                   (Cosmetici: criteri di delega) 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/667/CEE  dovra'
assicurare che: 
a) siano adeguate le disposizioni della legge  11  ottobre  1986,  n.
713, all'interpretazione vincolante  della  direttiva  del  Consiglio
76/768/CEE resta dalla Corte di giustizia  delle  Comunita'  europee,
ferma restando la necessita' di tutelare la salute pubblica; 
b) sia ammessa la possibilita' che in aggiunta  alle  indicazioni  in
misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti
cosmetici sia espresso anche in unita' di misura diverse, adottate in
altri Paesi; 
c) sia demandato a decreti del Ministro della sanita', da emanare  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura
dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie; 
d) sia garantito  al  Ministero  della  sanita'  e  alle  regioni  un
continuo aggiornamento delle notizie sulle  sostanze  utilizzate  nei
cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante obbligo  per  le
aziende   interessate,   di   fornire,   singolarmente   tramite   le
associazioni di categoria, i  relativi  dati  su  supporto  magnetico
secondo modalita' e caratteristiche  da  stabilire  con  decreto  del
Ministro della sanita'; 
e)  sia  resa  obbligatoria  la  comunicazione  della  cessazione  di
attivita' da parte dei produttori e importatori. 
 
          Nota all'art. 57:
          -  La  direttiva 88/667/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 18 del 2 marzo 1989, 2a serie speciale.
          - La legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  detta  norme  per
          l'attuazione di direttive CEE sulla produzione e la vendita
          dei cosmetici.
          -  La  direttiva 79/768/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
          n. L. 262 del 27 settembre 1976.