ART. 57. (Cosmetici: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovra' assicurare che: a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resta dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, ferma restando la necessita' di tutelare la salute pubblica; b) sia ammessa la possibilita' che in aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unita' di misura diverse, adottate in altri Paesi; c) sia demandato a decreti del Ministro della sanita', da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie; d) sia garantito al Ministero della sanita' e alle regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante obbligo per le aziende interessate, di fornire, singolarmente tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico secondo modalita' e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanita'; e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attivita' da parte dei produttori e importatori.
Nota all'art. 57: - La direttiva 88/667/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 18 del 2 marzo 1989, 2a serie speciale. - La legge 11 ottobre 1986, n. 713, detta norme per l'attuazione di direttive CEE sulla produzione e la vendita dei cosmetici. - La direttiva 79/768/CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E. n. L. 262 del 27 settembre 1976.