ART. 58. 
      (Prezzi delle specialita' medicinali: criteri di delega) 
1.  L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  89/105/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per  l'emanazione
di  un  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  prezzi,   su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e del Ministro della sanita', che adegui  il  metodo
di determinazione dei prezzi delle specialita' medicinali ai  criteri
stabiliti dalla direttiva; 
b) siano disciplinate  le  modalita'  del  rilascio  del  decreto  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di   una   specialita'
medicinale  e  le  modalita'  dell'indicazione   del   prezzo   sulle
confezioni del prodotto,  nel  caso  in  cui  venga  riconosciuto  al
richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di  prezzo
dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per
la pronuncia dell'autorita' competente; 
c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- parte prima - la "pubblicazione appropriata"  per  la  divulgazione
delle informazioni  da  parte  delle  autorita'  competenti,  secondo
quanto previsto dalla direttiva. 
 
          Nota all'art. 58:
          - La direttiva 89/105/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.R.I.
          n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.