ART. 58. (Prezzi delle specialita' medicinali: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanita', che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle specialita' medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva; b) siano disciplinate le modalita' del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale e le modalita' dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorita' competente; c) sia individuata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte prima - la "pubblicazione appropriata" per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorita' competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva.
Nota all'art. 58: - La direttiva 89/105/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I. n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale.