ART. 59. 
(Controlli  tecnici  effettuati  nei  Paesi  membri  della  Comunita'
                         economica europea) 
1. Ai fini  della  importazione  e  commercializzazione  di  prodotti
industriali che ai sensi delle  leggi  vigenti  sono  sottoposti  per
motivi di sicurezza a verifica di conformita' a  norme  e  specifiche
tecniche, puo' essere  riconosciuta  la  equipollenza  di  controlli,
analisi  e  prove  effettuati  in  altri  Stati  membri,   idonei   a
certificare un livello di sicurezza equivalente. 
2. Su richiesta dell'importatore e sulla  base  della  documentazione
certificatoria del medesimo esibita, il  riconoscimento  e'  disposto
con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato o, nel caso di norme specifiche  tecniche  ricadenti
nella competenza  propria  di  altra  amministrazione,  del  Ministro
preposto alla amministrazione medesima.