ART. 60. 
       (Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) 
1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione
comunitaria prevista  dalla  legge  27  dicembre  1973,  n.  942,  il
Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte
dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita'
economica  europea,  purche'  assicurino  un  livello  di   sicurezza
equivalente  a  quello  richiesto  dalla  legge  italiana  e  vengano
effettuate dagli organi governativi o da laboratori  autorizzati  nei
singoli Stati  e,  in  quest'ultimo  caso,  siano  convalidate  dalle
rispettive amministrazioni. 
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a  condizione  di
reciprocita', puo' riconoscere la validita'  delle  prove  prescritte
dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita'
economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi  o
da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare  prove
di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate
dalle rispettive amministrazioni". 
 
          Nota all'art. 60:
          -  La  legge  10  febbraio  1982,  n.  38,  modifica alcuni
          articoli del codice della strada, riguardanti i pesi  e  le
          misure  dei  veicoli, nonche' la legge 27 novembre 1980, n.
          815. L'art. 15 recitava:
          "Art.  15.  -  In  attesa  della   integrale   applicazione
          dell'omologazione   comunitaria  prevista  dalla  legge  27
          dicembre 1973, n. 9432,  il  Ministro  dei  trasporti,  con
          proprio  decreto  e  a  condizione  di  reciprocita',  puo'
          riconoscere  la  validita'  delle  prove  prescritte  dalle
          legislazioni  nazionali che vengano effettuate dagli organi
          governativi o dai laboratori, gia' autorizzati nei  singoli
          Paesi  ad  effettuare  prove  di omologazione parziale CEE,
          purche' in questo  ultimo  caso  siano  convalidate,  dalle
          rispettive Amministrazioni".