ART. 60. (Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi) 1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 - 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, purche' assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni. 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunita' economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purche', in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni".
Nota all'art. 60: - La legge 10 febbraio 1982, n. 38, modifica alcuni articoli del codice della strada, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' la legge 27 novembre 1980, n. 815. L'art. 15 recitava: "Art. 15. - In attesa della integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 9432, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocita', puo' riconoscere la validita' delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali che vengano effettuate dagli organi governativi o dai laboratori, gia' autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione parziale CEE, purche' in questo ultimo caso siano convalidate, dalle rispettive Amministrazioni".