ART. 61. 
           (Imballaggi preconfezionati criteri di delega). 
1. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  87/356/CEE  dovra'
prevedere   un    congruo    termine    atto    a    consentire    la
commercializzazione,  fino   ad   esaurimento   delle   scorte,   dei
preimballaggi  immessi  sul  mercato  prima  della  attuazione  della
direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste  dalla
direttiva medesima. 
2. L'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  88/316/CEE  dovra'
prevedere   che   sia   consentita   la   commercializzazione    fino
all'esaurimento  delle  scorte  dei  preimballaggi  aventi  contenuti
nominali gia' ammessi a titolo transitorio. 
 
          Nota all'art. 61:
          -  La  direttiva 87/356/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 71 del 10 settembre 1987, 2a serie speciale.
          - La direttiva 88/316/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.R.I.
          n. 64 del 22 agosto 1988, 2a serie speciale.