ART. 62. (Olio di semi) 1. E' soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'articolo 5, prima comma dalla legge 27 gennaio 1968, n. 35.
Nota all'art. 62: - La legge 27 gennaio 168, n. 35, detta norme per il controllo della pubblicita' e del commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi. L'art. 5 recitava: "Art. 5. - Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti della raffinazione degli oli di oliva, degli oli estratti dalle salse d'oliva e degli oli di semii, ottenuti nelle raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere denaturati nello stabilimento di produzione o in apposito stabilimento di denaturazione, previamente autorizzato dal Ministero delle finanze, e devono circolare con apposita bolletta di accompagnamento. Le sostanze denaturanti devono essere fornite dalla ditte interessate e riconosciute idonee da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane e I. 1.., sentito il Ministero della sanita' per quanto attiene agli aspetti farmacotossicologici".