ART. 62. 
                           (Olio di semi) 
1. E' soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della
raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali  o
importati dall'estero previsto dall'articolo  5,  prima  comma  dalla
legge 27 gennaio 1968, n. 35. 
 
          Nota all'art. 62:
          -  La  legge  27  gennaio  168,  n.  35, detta norme per il
          controllo  della  pubblicita'  e  del  commercio  dell'olio
          d'oliva e dell'olio di semi.  L'art. 5 recitava:
          "Art.  5. - Le oleine, le morchie e gli altri sottoprodotti
          della raffinazione degli oli di oliva, degli  oli  estratti
          dalle  salse  d'oliva  e degli oli di semii, ottenuti nelle
          raffinerie nazionali o importati dall'estero, devono essere
          denaturati nello stabilimento di produzione o  in  apposito
          stabilimento  di denaturazione, previamente autorizzato dal
          Ministero delle finanze, e devono  circolare  con  apposita
          bolletta di accompagnamento.
          Le  sostanze  denaturanti devono essere fornite dalla ditte
          interessate e riconosciute idonee da parte del  laboratorio
          chimico   centrale  delle  dogane  e  I.  1..,  sentito  il
          Ministero della sanita' per  quanto  attiene  agli  aspetti
          farmacotossicologici".