Art. 23. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 24, comma 2, le parole "ne' quelli dati in affitto per usi non agricoli" sono sostituite dalle seguenti: ", quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51."; b) nell'articolo 33, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "e le loro pertinenze". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano dal periodo di imposta in corso alla stessa data. 3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli sino ad un massimo di lire 2 milioni."; b) nell'articolo 28, comma 3, le parole "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "registro o conforme"; c) nell'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347."; d) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere:"; e) nell'articolo 34, comma 1, le parole "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale"; f) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola "principale," sono inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata nei termini di cui all'articolo 33, comma 1,"; g) nell'articolo 38, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non puo' estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa."; h) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 2, le parole: "nel termine previsto dall'articolo 37" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1, e 37"; 2) nel comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7"; 3) nel comma 9, le parole "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1"; i) nell'articolo 52, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante"; l) nell'articolo 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio 1992. 5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e' sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge. 6. All'articolo 25, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "250 milioni". 7. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione". 8. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' sostituito dal seguente: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1 b) 1-c) e d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che puo' determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. 917/1986, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 24 (Reddito dominicale dei terreni). - 1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29. 2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51". - Il testo dell'art. 33 del D.P.R. 917/1986, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 33 (Reddito dei fabbricati). - 1. Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario ritraibile da ciacuna unita' immobiliare urbana. 2. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita' immobiliari. 3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze". - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 20 (Passivita' deducibili). - 1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli, sino ad un massimo di lire 2 milioni. 2. La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24". - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 346/1990, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 28 (Dichiarazione della successione). - 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; puo' essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui e' consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul ralativo involucro il timbro a calendario. 2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel processo temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita' giacenti; gli esecutori testamentari. 3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullita', essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro o conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale. 4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 31, hanno rinunziato all'eredita' o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4, che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8. 7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita' e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 8. La dichiarazione nulla si considera omessa". - Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo n. 346/1991, e' il seguente: "Art. 31 (Termine per la presentazione della dichiarazione). - 1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione. 2. Il termine decorre: a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina; b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura del fallimento; c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta; d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1; e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'articolo 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia; f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'articolo 28, comma 7; g) per gli enti che non possono accettare l'eredita' o il legato senza la preventiva autorizzazione, purche' la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione; h) per gli enti non ancora riconosciuti, purche' sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione. 3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione puo' essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30. 4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente". - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 33 (Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione). - 1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere: a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1; b) le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio; c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio. 3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa". - Il testo dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 346/1990, cosi' come modificato, e' il seguente: "Art. 34 (Rettifica e liquidazione della maggiore imposta). - 1. L'ufficio del registro, se ritiene che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi dalla data di versamento dell'imposta principale nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto". - Il testo dell'art. 37, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 37 (Pagamento dell'imposta). - 1. Il pagamento dell'imposta principale, salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta supplettiva deve essere eseguito entro novanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione. 2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1 decorrono gli interessi di mora nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto. 3. Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e soprattasse, non superiore a lire ventimila. 4. Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti, con cedole di titoli del debito pubblico scadute, e nei casi previsti dalla legge anche non scadute, computate per il loro importo netto, nonche' con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita". - Il testo dell'art. 38, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 38 (Dilazione del pagamento). - 1. Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non puo' estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa. 2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza dalla data di concessione della dilazione, gli interessi a scalare nella misura del nove per cento annuo. 3. La dilazione e' concessa a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, o fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata. Gli atti e le formalita' rela- tive alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie sono soggetto all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa. 4. Il contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere la dilazione se offre di iscrivere ipoteca su beni o diritti compresi nell'attivo ereditario di valore complessivo superiore di almeno un terzo dell'importo da dilazionare, maggiorato dell'ammontare dei criteri garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte sugli stessi beni e diritti. 5. Il contribuente, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite per il ritardo nel pagamento, decade dal beneficio della dilazione se non provvede al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso. E' tuttavia in facolta' dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione". - Il testo dell'art. 39, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 39 (Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali). - 1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie, di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'articolo 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non piu' di cinquanta anni. 2. La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi valori e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli eredi o dal legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio del registro competente, nei termini previsti dagli articoli 33, comma 1 e 37 per il pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta interrompe il termine. 3. L'amministrazione dei beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicante nell'articolo 13, comma 1, e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisirlo. L'interesse dello Stato alla acquisizione di opere di autori viventi o eseguite da non piu' di cinquanta anni e' dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 4. Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'appostia commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministro del tesoro. Il proponente puo' chiedere di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo di un suo delegato. 5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si trovano i beni offerti in cessione, per acquisirne il parere. La commissione di cui al comma 4, su richiesta degli enti interessati, e' integrata da un rappresentante di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo. 6. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data di notificazione del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione con firma autenticata. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notificazione dell'accettazione. 7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro competente, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti. 8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti e' inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori e' obbligato a pagare la differenza; se il valore e' superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7. 9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, se l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4 di non accettare la proposta. Della mancata cessione il Ministero per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro e al proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1". - Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo n. 346/1990, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 52 (Omissione e tardivita' del pagamento). - 1. Se l'imposta non e' stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo. La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante. 2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il pagamento e' avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine". - Il testo dell'art. 56 del decreto legislativo n. 346/1990, cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 56 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indi- cate nella colonna a) della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione (769-773 c.c.), al netto degli oneri da cui e' gravato il donatario diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1. 2. Se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono comprese piu' donazioni a favore di soggetti diversi l'imposta e' determinata in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti donati ed e' ripartita tra i donatari in proporzione al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascuno di essi. 3. Se il donatario non e' coniuge ne' parente in linea retta del donante l'imposta e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore globale netto di cui al comma 1 ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, al valore della quota spettante o dei beni e diritti attribuiti al donatario stesso, diminuito degli oneri a suo carico. 4. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5. 5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 51, comma 2, e le detrazioni previste nell'art. 26. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione". - Il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972, e suc- cessive modificazioni (istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), e' il seguente: "Art. 25 (Esenzioni e riduzioni). - Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore: a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle prov- ince, dai Comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotati di personalita' giuridica; b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a); c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilita'. L'esenzione e' revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'Ufficio del registro; d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa. e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 250 milioni. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3, gli incrementi di valore: a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotati di personalita' giuridica; b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai numeri 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165; c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali; d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreche' l'attivita' commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle societa' che esercitano esclusivamente attivita' di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione; e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive; f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attivita' sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso; g) degli immobili destinati all'esercizio del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione; h) degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo di cui al D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257; i) degli immobili di proprieta' della Cassa per la formazione della piccola proprieta' coltivatrice di cui al D.Lgs.C.P.S. 5 marzo 1948, n. 121. Per gli immobili di cui alle lettere c), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni. L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio. L'imposta di cui all'art. 3 e' ridotta: a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali; b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione. c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della L. 30 aprile 1969, n. 153. L'imposta di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e' ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge". - Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 90/1990, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9. - 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato 'Jet Fuel JP/4', sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e succes- sive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che puo' determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1991. Per il 'Jet Fuel JP/4' gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione". 2. Sono abrogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76. 3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: "G) Oli da gas e oli combustibili speciali: 1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale: aliquota per cento kg ....................... 5.500 (1) 2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati: aliquota per cento kg ....................... 5.500 (1) 3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kW 1: aliquota per cento kg ....................... 100 (2) 4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa: aliquota per cento kg ....................... 5.500 (1) -------------------------------------------------------- (1) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 4.620 per ettolitro. (2) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 84 per ettolitro. H) Oli combustibili diversi da quelli speciali: 1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni: aliquote per cento kg: a) densi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . 18.644 c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) fluidissimi . . . . . . . . . . . . . . 55.446 e) densi con tenore di zolfo inferiore all'uno per cento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale: aliquota per cento kg ....................... 5.500 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati: aliquota per cento kg ....................... 5.500 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a kW 1: aliquota per cento kg ....................... 100 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo- industriali, laboratori, cantieri di costruzione: aliquota per cento kg ....................... 5.500 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi: aliquota per cento kg ....................... 9.000 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria: aliquota per cento kg ....................... 9.000 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi: aliquota per cento kg ....................... 100 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantita' di prodotti petrolici contenutavi; M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali: 1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi: aliquota per cento kg ....................... 5.500 (1) 4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, e' soppresso. 5. Il termine previsto dall'art. 35, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'art. 1- ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilitico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, e' prorogato fino al 31 dicembre 1992". -------------------------------------------------------- (1) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 4.620 per ettolitro.