Art. 23. 
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 24, comma 2, le parole "ne' quelli dati  in  affitto
per usi non agricoli" sono sostituite dalle seguenti: ", quelli  dati
in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito
di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51."; 
b) nell'articolo 33, comma 3, sono aggiunte, in fine, le  parole:  "e
le loro pertinenze". 
2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),  si  applicano  a
partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello
in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni  di  cui  al
comma 1, lettera b), si applicano dal periodo  di  imposta  in  corso
alla stessa data. 
3. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle
successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) nell'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Le passivita' deducibili sono costituite dai debiti  del  defunto
esistenti alla  data  di  apertura  della  successione,  dalle  spese
mediche  e  funerarie  indicate  nell'articolo  24  e   dalle   somme
risultanti da regolare  fattura,  corrisposte,  per  la  compilazione
della denuncia di successione e per la  liquidazione  delle  relative
imposte, a professionisti, iscritti  in  albi  o  ruoli  sino  ad  un
massimo di lire 2 milioni."; 
b) nell'articolo 28, comma 3, le  parole  "registro,  conforme"  sono
sostituite dalle seguenti: "registro o conforme"; 
c) nell'articolo 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Il pagamento dell'imposta principale di successione  deve  essere
eseguito entro novanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
dichiarazione  prevista  dall'articolo   28,   comma   1,   o   delle
dichiarazioni  integrative  o  modificative,   presentate   a   norma
dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso  tale
termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve
essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato
con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, e versata all'ufficio entro i successivi  novanta  giorni,
unitamente  all'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli
immobili, a modifica dell'articolo  17  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria  e
catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13
del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
e catastale, approvato con decreto legislativo 31  ottobre  1990,  n.
347."; 
d) nell'articolo 33, comma 2, l'alinea e'  sostituito  dal  seguente:
"L'ufficio, in sede di  controllo  della  liquidazione  eseguita  dal
soggetto  passivo  d'imposta,  provvede  a  correggere   gli   errori
materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella  determinazione
della base imponibile  e  nella  liquidazione  della  imposta,  e  ad
escludere:"; 
e) nell'articolo 34, comma 1, le parole "dalla data di  notificazione
della liquidazione dell'imposta  principale"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale"; 
f) nell'articolo 37, comma  1,  dopo  la  parola  "principale,"  sono
inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata
nei termini di cui all'articolo 33, comma 1,"; 
g) nell'articolo 38, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
"1. Al contribuente puo' essere concesso  di  eseguire  il  pagamento
nella misura non inferiore al  20  per  cento  delle  imposte,  delle
soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora  nei  termini
di cui all'articolo 33, comma 1, se trattasi di imposta principale, e
nei termini di cui all'articolo 37, comma 1, se trattasi  di  imposta
complementare o suppletiva,  e  per  il  rimanente  importo  in  rate
annuali posticipate. La dilazione, che va  richiesta  contestualmente
ai predetti pagamenti, non  puo'  estendersi  oltre  il  quinto  anno
successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata
entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa."; 
h) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: 
1) nel comma 2, le parole: "nel termine  previsto  dall'articolo  37"
sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dagli  articoli
33, comma 1, e 37"; 
2)  nel  comma  8,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
"L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni
dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7"; 
3)  nel  comma  9,  le  parole  "dalla  data  di  ricevimento   della
comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di  cui
al  comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dalla   data   di
ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni
per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli
interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza  del  termine
previsto dall'articolo 31, comma 1"; 
i) nell'articolo 52, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "La stessa sanzione si applica  per  l'omesso  o  incompleto
pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante"; 
l) nell'articolo 56, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Il valore dei beni e dei diritti donati e'  determinato  a  norma
degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5". 
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si  applicano  le  dichiarazioni
presentate a partire dal 1° gennaio 1993.  Il  decreto  previsto  dal
comma  3  dell'articolo  28  del  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e  donazioni,  approvato  con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  che  approva  un  nuovo
modello  per  la  dichiarazione  delle   successioni,   deve   essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio 1992. 
5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni  concernenti
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e' sostituita  dalla  tariffa  di
cui all'allegato A alla presente legge. 
6.  All'articolo  25,  primo  comma,  lettera  e),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  e  successive
modificazioni,  le  parole:  "120  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "250 milioni". 
7. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 25  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  643,  e  successive
modificazioni, e' sostituita dalla seguente: 
"b) al 40 per cento per  gli  incrementi  di  valore  dei  terreni  o
fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricola o forestale a
condizione che detti terreni non siano compresi in piani  urbanistici
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la
destinazione". 
8. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma  1  dell'articolo  9  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
"1. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i  Ministri  del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica   e
dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,    previa
deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  puo'  essere  stabilito
l'aumento o  la  riduzione  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali  diverse
dall'acqua ragia minerale, sulla benzina,  sul  petrolio  diverso  da
quello lampante nonche' sul  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",
sugli oli da gas da usare come combustibile  sugli  oli  combustibili
diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di  cui
rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H),  punti
1 b) 1-c) e d), della tabella B allegata al  regio  decreto-legge  28
febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n.  739,
come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo  1973,  n.
32, e successive modificazioni.  Gli  aumenti  o  le  riduzioni  sono
disposti fino all'importo della variazione dei prezzi  internazionali
che puo'  determinare  una  corrispondente  modifica  dei  prezzi  al
consumo  dei  suddetti  prodotti,  in  applicazione  dei  criteri  di
determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi  adottati  con  il
provvedimento del CIP n.  20  del  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991.  Per  il  "Jet  Fuel  JP/4"  gli
aumenti o le riduzioni sono  disposti  in  misura  corrispondente  al
rapporto di tassazione rispetto all'aliquota  normale;  per  gli  oli
combustibili  diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi   e
fluidissimi gli aumenti  o  le  riduzioni  sono  disposti  in  misura
corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da  gas
e tenendo conto della quantita'  di  essi  mediamente  contenuta  nei
predetti oli combustibili. I decreti  di  riduzione  dell'imposta  di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di  confine  possono
essere adottati nei limiti di  copertura  consentiti  dalle  maggiori
entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di  aumento
dell'imposizione emanati ai  sensi  del  presente  comma.  I  decreti
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  ed  hanno  effetto
dalla data della loro pubblicazione". 
 
          Note all'art. 23:
             - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. 917/1986, cosi'  come
          modificato dalla presente legge e' il seguente:
             "Art.  24  (Reddito  dominicale  dei  terreni).  - 1. Il
          reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del
          reddito medio ordinario ritraibile dal  terreno  attraverso
          l'esercizio  delle  attivita'  agricole di cui all'articolo
          29.
             2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i
          terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati  urbani,
          quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli
          produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del
          comma 2 dell'articolo 51".
             -  Il testo dell'art. 33 del D.P.R. 917/1986, cosi' come
          modificato dalla presente legge e' il seguente:
             "Art. 33 (Reddito dei fabbricati). - 1. Il  reddito  dei
          fabbricati   e'  costituito  dal  reddito  medio  ordinario
          ritraibile da ciacuna unita' immobiliare urbana.
             2.  Per  unita'  immobiliari  urbane  si   intendono   i
          fabbricati  e  le  altre  costruzioni  stabili  o  le  loro
          porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate
          dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono  pertinenze
          si considerano parti integranti delle unita' immobiliari.
             3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono
          oggetto  di  locazione,  le  unita'  immobiliari  destinate
          esclusivamente all'esercizio del culto, purche' compatibile
          con  le  disposizioni  degli  articoli   8   e   19   della
          Costituzione e le loro pertinenze".
             -  Il  testo  dell'art.  20  del  decreto legislativo 31
          ottobre 1990, n. 346, cosi' come modificato dalla  presente
          legge e' il seguente:
             "Art.  20  (Passivita'  deducibili).  - 1. Le passivita'
          deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti
          alla  data  di  apertura  della  successione,  dalle  spese
          mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme
          risultanti   da   regolare  fattura,  corrisposte,  per  la
          compilazione  della  denuncia  di  successione  e  per   la
          liquidazione  delle  relative  imposte,  a  professionisti,
          iscritti in albi o ruoli, sino ad  un  massimo  di  lire  2
          milioni.
             2.  La deduzione e' ammessa alle condizioni e nei limiti
          di cui agli articoli da 21 a 24".
             - Il testo  dell'art.  28  del  decreto  legislativo  n.
          346/1990,  cosi' come modificato dalla presente legge e' il
          seguente:
             "Art. 28 (Dichiarazione  della  successione).  -  1.  La
          dichiarazione  della  successione  deve  essere  presentata
          all'ufficio  del  registro  competente,  che  ne   rilascia
          ricevuta;   puo'  essere  spedita  per  raccomandata  e  si
          considera presentata, in tal caso, nel  giorno  in  cui  e'
          consegnata all'ufficio postale, che appone su di essa o sul
          ralativo involucro il timbro a calendario.
             2.  Sono  obbligati  a  presentare  la  dichiarazione: i
          chiamati all'eredita' e  i  legatari,  anche  nel  caso  di
          apertura  della  successione  per  dichiarazione  di  morte
          presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli  immessi
          nel   processo   temporaneo   dei  beni  dell'assente;  gli
          amministratori dell'eredita' e i  curatori  delle  eredita'
          giacenti; gli esecutori testamentari.
             3.  La  dichiarazione  della successione deve, a pena di
          nullita', essere redatta su stampato  fornito  dall'ufficio
          del  registro  o  conforme al modello approvato con decreto
          del  Ministro  delle  finanze  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale,  e  deve essere sottoscritta da almeno uno degli
          obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
             4.  Se  piu'  soggetti  sono   obbligati   alla   stessa
          dichiarazione  questa non si considera omessa se presentata
          da uno solo.
             5. I chiamati all'eredita' e i legatari  sono  esonerati
          dall'obbligo  della  dichiarazione  se,  anteriormente alla
          scadenza del  termine  stabilito  nell'articolo  31,  hanno
          rinunziato  all'eredita'  o  al  legato  o, non essendo nel
          possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina  di  un
          curatore  dell'eredita'  a  norma  dell'articolo 528, primo
          comma,  del  codice  civile,  e  ne  hanno  informato   per
          raccomandata   l'ufficio   del  registro,  allegando  copia
          autentica della dichiarazione di  rinunzia  all'eredita'  o
          copia  dell'istanza  di  nomina autenticata dal cancelliere
          della pretura.
             6. Se dopo la presentazione  della  dichiarazione  della
          successione   sopravviene  un  evento,  diverso  da  quelli
          indicati  all'articolo  13,  comma  4,  che  da'  luogo   a
          mutamento  della  devoluzione  dell'eredita'  o  del legato
          ovvero  ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i
          soggetti obbligati, anche se per effetto  di  tale  evento,
          devono  presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa.
          Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
             7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se  l'eredita'  e'
          devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
          e  l'attivo  ereditario  ha  un valore non superiore a lire
          cinquantamilioni e non comprende beni  immobili  o  diritti
          reali  immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
          ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
             8. La dichiarazione nulla si considera omessa".
             - Il testo  dell'art.  31  del  decreto  legislativo  n.
          346/1991, e' il seguente:
             "Art.   31   (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione).  -  1.    La  dichiarazione   deve   essere
          presentata  entro  sei  mesi  dalla  data di apertura della
          successione.
             2. Il termine decorre:
               a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari,
          per i curatori di eredita' giacenti  e  per  gli  esecutori
          testamentari  dalla  data,  successiva a quella di apertura
          della successione, in cui hanno avuto notizia legale  della
          loro nomina;
               b)  nel  caso  di fallimento del defunto in corso alla
          data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei
          mesi  dalla  data  stessa,  dalla  data  di  chiusura   del
          fallimento;
               c)  nel  caso  di  dichiarazione di assenza o di morte
          presunta, dalla data di immissione nel  possesso  dei  beni
          ovvero,  se  non  vi  e'  stata  anteriore  immissione  nel
          possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile
          la sentenza dichiarativa della morte presunta;
               d)  dalla  scadenza  del  termine  per  la  formazione
          dell'inventario,  se  l'eredita' e' accettata con beneficio
          d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
               e) dalla data della  rinunzia  o  dell'evento  di  cui
          all'articolo  28,  commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui
          l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
               f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'articolo
          28, comma 7;
               g) per gli enti che non possono accettare l'eredita' o
          il legato senza la preventiva  autorizzazione,  purche'  la
          relativa  domanda  sia  stata  presentata  entro  sei  mesi
          dall'apertura della successione, dalla data  in  cui  hanno
          avuto notizia legale dell'autorizzazione;
               h)  per  gli enti non ancora riconosciuti, purche' sia
          stata   presentata   domanda   di   riconoscimento   e   di
          autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di
          apertura  della  successione, dalla data in cui hanno avuto
          notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
             3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della
          successione puo' essere modificata con  l'osservanza  delle
          disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.
             4.  La  presentazione ad ufficio del registro diverso da
          quello competente si considera avvenuta nel giorno  in  cui
          la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio competente".
             -  Il  testo  dell'art.  33  del  decreto legislativo 31
          ottobre 1990, n. 346, cosi' come modificato dalla  presente
          legge e' il seguente:
             "Art.   33   (Liquidazione  dell'imposta  in  base  alla
          dichiarazione). - 1. Il pagamento  dell'imposta  principale
          di  successione  deve  essere eseguito entro novanta giorni
          dalla data di presentazione  della  dichiarazione  prevista
          all'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative
          o  modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma
          6, e dell'articolo 31, comma 3. Decorso tale termine  senza
          che  l'ufficio  abbia  liquidato  l'imposta, la stessa deve
          essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   da
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio
          entro i successivi novanta giorni,  unitamente  all'imposta
          comunale   sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  a
          modifica dell'articolo 17 del D.P.R. 26  ottobre  1972,  n.
          643,  e  all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del
          disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico
          delle disposizioni  concernenti  le  imposte  ipotecaria  e
          catastale,  approvato  con  decreto  legislativo 31 ottobre
          1990,  n.  347.  L'ufficio,  in  sede  di  controllo  della
          liquidazione   eseguita  dal  soggetto  passivo  d'imposta,
          provvede a correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dal  dichiarante  nella determinazione della base
          imponibile  e  nella  liquidazione  della  imposta,  e   ad
          escludere:
               a)  le  passivita'  esposte nella dichiarazione per le
          quali non ricorrono le condizioni di deducibilita'  di  cui
          agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita'
          di  cui  agli  articoli  22  e  24,  nonche'  gli oneri non
          deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
               b)  le  passivita'   e   gli   oneri   esposti   nella
          dichiarazione  che  non risultano dai documenti prodotti in
          allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;
               c)  le  riduzioni  e  le  detrazioni  indicate   nella
          dichiarazione  non  previste  negli  articoli 25 e 26 o non
          risultanti  dai  documenti  prodotti   in   allegato   alla
          dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.
             3.  Le  correzioni  e  le  esclusioni  di cui al comma 2
          devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.
             4. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche   per   la  riliquidazione  dell'imposta  in  base  a
          dichiarazione  sostitutiva  e  per  la  liquidazione  della
          maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa".
             -   Il   testo   dell'art.  34,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n.   346/1990, cosi'  come  modificato,  e'  il
          seguente:
             "Art.   34  (Rettifica  e  liquidazione  della  maggiore
          imposta). - 1.  L'ufficio del registro, se ritiene  che  la
          dichiarazione   della   successione,   o  la  dichiarazione
          sostitutiva  o  integrativa,  sia  incompleta  o  infedele,
          provvede   con   lo  stesso  atto  alla  rettifica  e  alla
          liquidazione della  maggiore  imposta,  con  gli  interessi
          dalla  data  di  versamento  dell'imposta  principale nella
          misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto".
             - Il testo dell'art.  37,  del  decreto  legislativo  31
          ottobre  1990,  n.  346,  cosi'  modificato  dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 37 (Pagamento dell'imposta).  -  1.  Il  pagamento
          dell'imposta  principale, salvo i casi in cui la stessa sia
          stata pagata nei termini di cui all'articolo 33,  comma  1,
          dell'imposta  complementare  con  gli interessi di cui agli
          articoli 34 e 35 e  dell'imposta  supplettiva  deve  essere
          eseguito  entro  novanta  giorni  da quello in cui e' stato
          notificato l'avviso di liquidazione.
             2. Dalla data di scadenza del termine di cui al comma  1
          decorrono  gli  interessi di mora nella misura del 4,50 per
          cento per ogni semestre compiuto.
             3.  Non  devono  essere  pagate  le  somme  di  importo,
          comprensivo  di  interessi  e  soprattasse, non superiore a
          lire ventimila.
             4. Il contribuente puo' pagare, oltre che  in  contanti,
          con  cedole  di  titoli  del debito pubblico scadute, e nei
          casi previsti dalla legge anche non scadute, computate  per
          il  loro  importo  netto,  nonche'  con  titoli  di credito
          bancari e postali a copertura garantita".
             - Il testo dell'art.  38,  del  decreto  legislativo  31
          ottobre  1990, n. 346, cosi' come modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
             "Art. 38 (Dilazione del pagamento). - 1. Al contribuente
          puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella  misura
          non   inferiore  al  20  per  cento  delle  imposte,  delle
          soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei
          termini di cui all'articolo 33, comma  1,  se  trattasi  di
          imposta  principale,  e nei termini di cui all'articolo 37,
          comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva,
          e per il rimanente importo in rate annuali posticipate.  La
          dilazione,  che  va  richiesta  contestualmente ai predetti
          pagamenti,  non  puo'  estendersi  oltre  il  quinto   anno
          successivo a quello dell'apertura della successione e viene
          accordata  entro  novanta giorni dalla data della richiesta
          stessa.
             2. Sugli importi dilazionati sono dovuti, con decorrenza
          dalla data di concessione della dilazione, gli interessi  a
          scalare nella misura del nove per cento annuo.
             3.  La  dilazione  e'  concessa  a  condizione  che  sia
          prestata idonea garanzia mediante  ipoteca  o  cauzione  in
          titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa,
          o  fideiussione rilasciata da istituto o azienda di credito
          o   polizza   fideiussoria   rilasciata   da   impresa   di
          assicurazioni  autorizzata.  Gli atti e le formalita' rela-
          tive alla costituzione e alla estinzione di queste garanzie
          sono soggetto  all'imposta  di  registro  e  ipotecaria  in
          misura fissa.
             4.  Il  contribuente ha in ogni caso diritto di ottenere
          la dilazione se  offre  di  iscrivere  ipoteca  su  beni  o
          diritti   compresi   nell'attivo   ereditario   di   valore
          complessivo superiore di almeno un  terzo  dell'importo  da
          dilazionare,    maggiorato   dell'ammontare   dei   criteri
          garantiti da eventuali ipoteche di grado anteriore iscritte
          sugli stessi beni e diritti.
             5. Il contribuente, salva l'applicazione delle  sanzioni
          stabilite   per   il  ritardo  nel  pagamento,  decade  dal
          beneficio della dilazione  se  non  provvede  al  pagamento
          delle    rate   scadute   entro   sessanta   giorni   dalla
          notificazione di apposito avviso. E' tuttavia  in  facolta'
          dell'ufficio competente di concedere una nuova dilazione".
             -  Il  testo  dell'art.  39,  del decreto legislativo 31
          ottobre 1990, n. 346, cosi' come modificato dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.  39  (Pagamento  dell'imposta mediante cessione di
          beni culturali). -  1.  Gli  eredi  e  i  legatari  possono
          proporre  la  cessione  allo  Stato,  in pagamento totale o
          parziale dell'imposta  sulla  successione,  delle  relative
          imposte  ipotecaria  e  catastale,  degli  interessi, delle
          soprattasse e delle  pene  pecuniarie,  di  beni  culturali
          vincolati  o  non  vincolati,  di cui all'articolo 13, e di
          opere di autori viventi o eseguite da non piu' di cinquanta
          anni.
             2. La proposta di cessione,  contenente  la  descrizione
          dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi
          valori  e  corredata  da idonea documentazione, deve essere
          sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli  eredi  o  dal
          legatario  e presentata al Ministero per i beni culturali e
          ambientali ed  all'ufficio  del  registro  competente,  nei
          termini  previsti  dagli  articoli  33, comma 1 e 37 per il
          pagamento dell'imposta.  La  presentazione  della  proposta
          interrompe il termine.
             3.  L'amministrazione  dei  beni  culturali e ambientali
          attesta   per   ogni   singolo   bene   l'esistenza   delle
          caratteristiche     previste    dalle    norme    indicante
          nell'articolo 13, comma 1,  e  dichiara  l'interesse  dello
          Stato   ad   acquisirlo.   L'interesse   dello  Stato  alla
          acquisizione di opere di autori viventi o eseguite  da  non
          piu'   di  cinquanta  anni  e'  dichiarato  dal  competente
          comitato di settore del  Consiglio  nazionale  per  i  beni
          culturali e ambientali.
             4.  Le  condizioni  e  il  valore  della  cessione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro per i beni  culturali  e
          ambientali,  di  concerto  con  il  Ministro delle finanze,
          sentita un'appostia commissione nominata  con  decreto  del
          Ministro  per  i beni culturali e ambientali, presieduta da
          lui o da un suo delegato e composta da  due  rappresentanti
          del  Ministero  per  i  beni culturali e ambientali, da due
          rappresentanti  del  Ministero  delle  finanze  e   da   un
          rappresentante  del Ministro del tesoro. Il proponente puo'
          chiedere di essere sentito dalla commissione  personalmente
          o a mezzo di un suo delegato.
             5.  Il  Ministero  per  i  beni  culturali e ambientali,
          ricevuta la proposta di cessione, e'  tenuto  a  informarne
          gli enti pubblici territoriali, nella cui circoscrizione si
          trovano  i  beni  offerti  in  cessione,  per acquisirne il
          parere. La commissione di cui  al  comma  4,  su  richiesta
          degli  enti  interessati, e' integrata da un rappresentante
          di ciascuno degli enti richiedenti, con voto consultivo.
             6. Il decreto di cui al comma 4  e'  emanato  entro  sei
          mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione
          ed  e' notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data
          di notificazione del  decreto  il  proponente  notifica  al
          Ministero  per  i  beni  culturali  e ambientali, a pena di
          decadenza, la propria accettazione con  firma  autenticata.
          Il  decreto  di  cui  al  comma  4  e  la  dichiarazione di
          accettazione costituiscono titolo per la  trascrizione  del
          trasferimento  nei  registri  immobiliari.  I  beni  mobili
          devono essere consegnati entro i trenta  giorni  successivi
          alla notificazione dell'accettazione.
             7.  Gli  eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione del
          debito tributario, devono produrre all'ufficio del registro
          competente, entro sessanta giorni  dalla  dichiarazione  di
          accettazione,  le  copie  autentiche  della  stessa  e  del
          decreto recante l'indicazione del valore dei beni ceduti.
             8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti e' inferiore
          all'importo dell'imposta e degli accessori e'  obbligato  a
          pagare  la  differenza;  se  il valore e' superiore, non ha
          diritto al rimborso.   L'eventuale differenza  deve  essere
          corrisposta   entro   sessanta   giorni   dalla  produzione
          all'ufficio dei documenti di cui al comma 7.
             9. Il Ministro per i  beni  culturali  e  ambientali  di
          concerto    con    il    Ministro    delle    finanze,   se
          l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene
          offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4
          di non accettare la proposta.  Della  mancata  cessione  il
          Ministero  per  i beni culturali e ambientali da' immediata
          comunicazione all'ufficio del  registro  e  al  proponente;
          dalla  data  di  ricevimento della comunicazione decorre il
          termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme  di
          cui  al  comma  1  con  applicazione  degli interessi nella
          misura  legale  decorrenti  dalla  scadenza   del   termine
          previsto dall'articolo 31, comma 1".
             -  Il  testo  dell'art.  52  del  decreto legislativo n.
          346/1990, cosi' come modificato dalla presente legge e'  il
          seguente:
             "Art. 52 (Omissione e tardivita' del pagamento). - 1. Se
          l'imposta  non e' stata in tutto o in parte pagata entro il
          termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti
          per cento dell'importo non pagato o pagato in  ritardo.  La
          stessa  sanzione  si  applica  per  l'omesso  o  incompleto
          pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante.
             2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il  pagamento
          e'   avvenuto   entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del
          termine".
             -  Il  testo  dell'art.  56  del  decreto legislativo n.
          346/1990, cosi' come modificato dalla presente legge e'  il
          seguente:
             "Art.  56  (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          e' determinata mediante l'applicazione delle aliquote indi-
          cate nella colonna a) della tariffa al valore  globale  dei
          beni  e dei diritti oggetto della donazione (769-773 c.c.),
          al netto degli oneri da cui e' gravato il donatario diversi
          da quelli indicati nell'art. 58, comma 1.
             2. Se la donazione e' fatta congiuntamente a  favore  di
          piu'  soggetti  o  se in uno stesso atto sono comprese piu'
          donazioni  a  favore  di  soggetti  diversi  l'imposta   e'
          determinata in base al valore globale netto di tutti i beni
          e  diritti  donati  ed  e'  ripartita  tra  i  donatari  in
          proporzione al valore delle quote spettanti o  dei  beni  e
          diritti attribuiti a ciascuno di essi.
             3.  Se  il donatario non e' coniuge ne' parente in linea
          retta  del  donante  l'imposta  e'  aumentata  dell'importo
          risultante  dall'applicazione delle aliquote indicate nelle
          colonne b) della tariffa al valore globale netto di cui  al
          comma  1  ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, al valore
          della quota spettante o dei beni e  diritti  attribuiti  al
          donatario stesso, diminuito degli oneri a suo carico.
             4.   Il   valore  dei  beni  e  dei  diritti  donati  e'
          determinato a norma degli articoli da 14 a 19  e  dell'art.
          34, commi 3, 4 e 5.
             5.  Si  applicano  le  riduzioni  previste nell'art. 25,
          salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi  3,  4  e  5,  e
          nell'art.  51,  comma 2, e le detrazioni previste nell'art.
          26. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione
          dell'atto di donazione e' allegata  la  fattura,  l'imposta
          sul valore aggiunto afferente la cessione".
             -  Il  testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972, e suc-
          cessive modificazioni  (istituzione  dell'imposta  comunale
          sull'incremento di valore degli immobili), e' il seguente:
             "Art.   25   (Esenzioni  e  riduzioni).  -  Sono  esenti
          dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:
               a) degli immobili acquistati a titolo gratuito,  anche
          per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle prov-
          ince,  dai  Comuni  e  dai relativi consorzi o associazioni
          dotati di personalita' giuridica;
               b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra  gli
          enti di cui alla lettera a);
               c)  degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche
          per causa di morte, da enti pubblici o  privati  legalmente
          riconosciuti,  qualora la donazione, l'istituzione di erede
          o  il  legato  abbiano  scopo  specifico   di   assistenza,
          educazione,   istruzione,  studio,  ricerca  scientifica  o
          pubblica  utilita'.  L'esenzione  e'  revocata  qualora  la
          realizzazione  dello  scopo non sia dimostrata entro cinque
          anni  dall'acquisto   mediante   l'esibizione   di   idonea
          documentazione all'Ufficio del registro;
               d)  dei  fondi rustici, comprese le costruzioni rurali
          di cui all'art. 39 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  597,
          trasferiti   per  causa  di  morte  o  per  atto  tra  vivi
          nell'ambito  di  una  famiglia   diretto-coltivatrice.   E'
          diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente
          e    abitualmente    alla    coltivazione   dei   fondi   e
          all'allevamento  e  governo  del  bestiame,  sempreche'  la
          complessiva  forza  lavorativa del nucleo familiare non sia
          inferiore ad un terzo di quella occorrente per  le  normali
          necessita'  della coltivazione del fondo e dell'allevamento
          e governo del bestiame.  L'esistenza  di  questi  requisiti
          deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario;
          il  lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo nel
          calcolo della forza lavorativa.
               e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui
          valore complessivo agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
          globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire
          250 milioni.
             Sono   esenti   dall'imposta  di  cui  all'art.  3,  gli
          incrementi di valore:
               a)  degli  immobili  appartenenti  allo  Stato,   alle
          regioni,  alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o
          associazioni dotati di personalita' giuridica;
               b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai
          numeri 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico  delle  leggi
          sull'edilizia economica e popolare approvato con il R.D. 28
          aprile 1938, n. 1165;
               c)  degli  immobili appartenenti agli enti di cui alla
          lettera c) dell'art. 2 del D.P.R.  29  settembre  1973,  n.
          598, destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
               d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attivita'
          commerciali  e  non  suscettibili  di  diversa destinazione
          senza radicale trasformazione e  degli  immobili  destinati
          all'esercizio  di  cave  e  torbiere e relative pertinenze,
          sempreche' l'attivita' commerciale sia in  essi  esercitata
          direttamente   dal   proprietario   o  dall'enfiteuta.  Nei
          confronti  delle  societa'  che  esercitano  esclusivamente
          attivita'  di  locazione finanziaria l'esenzione si applica
          anche per i fabbricati dati in locazione;
               e)   degli   immobili   totalmente   destinati    allo
          svolgimento  ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta
          di  attivita'  assistenziali,   previdenziali,   sanitarie,
          didattiche, culturali, ricreative e sportive;
               f)    degli   immobili   totalmente   destinati   allo
          svolgimento   delle   attivita'   politiche   dei   partiti
          rappresentati  nelle assemblee nazionali o regionali; delle
          attivita' culturali, ricreative, sportive ed  educative  di
          circoli  aderenti  ad  organizzazioni  nazionali legalmente
          riconosciute; delle attivita' sindacali dei  sindacati  dei
          lavoratori,   dipendenti  ed  autonomi,  rappresentati  nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro;  dei  fini
          istituzionali delle societa' di mutuo soccorso;
               g)  degli  immobili destinati all'esercizio del culto,
          purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8  e
          19 della Costituzione;
               h) degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo
          di cui al D.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257;
               i)  degli  immobili  di  proprieta' della Cassa per la
          formazione della piccola proprieta' coltivatrice di cui  al
          D.Lgs.C.P.S. 5 marzo 1948, n. 121.
             Per gli immobili di cui alle lettere c), e), f) e g) del
          comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al
          compimento  del  decennio la destinazione ivi indicata duri
          da almeno otto anni.
             L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 e'  ridotta  al  25
          per  cento  per  gli incrementi di valore degli immobili di
          interesse artistico, storico o archeologico  soggetti  alla
          L.  1›  giugno  1939,  n.  1089, a condizione che in base a
          certificazione  del  competente   organo   della   pubblica
          amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione
          e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla
          data  del  suo  trasferimento o a quella del compimento del
          decennio.
             L'imposta di cui all'art. 3 e' ridotta:
               a) al 50 per cento per gli incrementi di valore  degli
          immobili  appartenenti  agli  enti  di  cui alla lettera c)
          dell'art. 2 del D.P.R.   29 settembre  1973,  n.  598,  non
          destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali;
              b)  al  40  per  cento per gli incrementi di valore dei
          terreni o fabbricati destinati ad  esercizio  di  attivita'
          agricola  o  forestale  a  condizione che detti terreni non
          siano compresi in  piani  urbanistici  particolareggiati  o
          lottizzazioni   convenzionate   che   ne   modifichino   la
          destinazione.
               c) al 20 per cento per gli incrementi di valore  degli
          immobili   non   destinati  all'esercizio  delle  attivita'
          istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono  forme
          di  previdenza  ed  assistenza  sociale a norma della L. 30
          aprile 1969, n. 153.
             L'imposta di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre  1972,
          n.  643,  e'  ridotta al 50 per cento per gli incrementi di
          valore degli immobili trasferiti a causa di morte in  linea
          retta o in favore del coniuge".
             -  Il  testo dell'art. 9 del D.L. n. 90/1990, cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art. 9. - 1. Con decreti del  Presidente  del  Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta del Ministro delle finanze, di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  puo'  essere  stabilito l'aumento o la riduzione
          dell'imposta  di  fabbricazione  e   della   corrispondente
          sovrimposta  di  confine  sulle  benzine  speciali  diverse
          dall'acqua ragia  minerale,  sulla  benzina,  sul  petrolio
          diverso  da quello lampante nonche' sul prodotto denominato
          'Jet  Fuel  JP/4',  sugli  oli  da  gas   da   usare   come
          combustibile  e  sugli  oli  combustibili diversi da quelli
          speciali,  semifluidi,  fluidi  e   fluidissimi,   di   cui
          rispettivamente  alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e
          H), punti 1- b), 1- c) e 1- d), della tabella B allegata al
          regio  decreto-legge  28  febbraio 1939, n. 334, convertito
          dalla legge 2 giugno 1939, n.  739, come  sostituita  dalla
          tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e succes-
          sive   modificazioni.  Gli  aumenti  o  le  riduzioni  sono
          disposti  fino  all'importo  della  variazione  dei  prezzi
          internazionali  che  puo'  determinare  una  corrispondente
          modifica dei prezzi al consumo dei  suddetti  prodotti,  in
          applicazione  dei  criteri di determinazione dei prezzi dei
          prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del  CIP
          n.  20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179
          del 1› agosto 1991. Per il 'Jet Fuel JP/4' gli aumenti o le
          riduzioni  sono  disposti  in  misura   corrispondente   al
          rapporto  di  tassazione rispetto all'aliquota normale; per
          gli  oli   combustibili   diversi   da   quelli   speciali,
          semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni
          sono  disposti  in misura corrispondente alla variazione di
          aliquota apportata agli oli da gas e  tenendo  conto  della
          quantita'  di  essi  mediamente  contenuta nei predetti oli
          combustibili.  I  decreti  di  riduzione  dell'imposta   di
          fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine
          possono  essere adottati nei limiti di copertura consentiti
          dalle  maggiori  entrate  gia'  acquisite,  rinvenienti  da
          precedenti  decreti  di aumento dell'imposizione emanati ai
          sensi  del  presente  comma.  I   decreti   devono   essere
          pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla
          data della loro pubblicazione".
             2. Sono abrogate le disposizioni della legge  9  ottobre
          1987, n.  417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.
             3.  Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla
          legge 19 marzo 1973, n.  32,  e  successive  modificazioni,
          sono sostituite dalle seguenti:
          "G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
             1)  impiegati  per  generare  forza motrice in lavori di
          perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene
          nel sottosuolo nazionale:
              aliquota per cento kg ....................... 5.500 (1)
             2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore  per
          il  sollevamento  delle  acque  allo  scopo di agevolare la
          coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
              aliquota per cento kg ....................... 5.500 (1)
             3) impiegati per generare direttamente o  indirettamente
          energia  elettrica,  purche'  la potenza installata non sia
          inferiore a kW 1:
              aliquota per cento kg .......................   100 (2)
             4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei
          quali la temperatura della superficie di scambio esposta al
          riscaldamento supera i 700 ›C, situati nelle  raffinerie  e
          negli  stabilimenti  che trasformano i prodotti petroliferi
          in prodotti chimici di natura diversa:
              aliquota per cento kg ....................... 5.500 (1)
      --------------------------------------------------------
                  (1)  Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 4.620
               per ettolitro.
                  (2) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire 84 per
               ettolitro.
          H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
             1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie
          e nei forni:
              aliquote per cento kg:
                a) densi  . . . . . . . . . . . . . . . . .     5.500
                b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . .    18.644
                c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . .    21.272
            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                d) fluidissimi  . . . . . . . . . . . . . .    55.446
                    e) densi con tenore di  zolfo  inferiore  all'uno
          per
          cento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2.000
             2)  impiegati  per  generare  forza motrice in lavori di
          perforazione  per  ricerche  di  idrocarburi  e  di   forze
          endogene nel sottosuolo nazionale:
              aliquota per cento kg ....................... 5.500
             3)  impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per
          il sollevamento delle acque  allo  scopo  di  agevolare  la
          coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
              aliquota per cento kg ....................... 5.500
             4)  impiegati per generare direttamente o indirettamente
          energia elettrica, purche' la potenza  installata  non  sia
          inferiore a kW 1:
              aliquota per cento kg .......................   100
             5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con
          motori   fissi   in   stabilimenti  industriali,  agricolo-
          industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
              aliquota per cento kg ....................... 5.500
             6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione  dei
          pannelli fibro-legnosi:
              aliquota per cento kg ....................... 9.000
             7)  destinati al consumo per le prove sperimentali e per
          il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno
          stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:
              aliquota per cento kg ....................... 9.000
             8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli
          stabilimenti che trasformano gli oli minerali  in  prodotti
          chimici   di   natura   diversa,   limitatamente  agli  oli
          combustibili densi:
              aliquota per cento kg .......................   100
             9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione  degli
          oli  lubrificanti,  contenenti non piu' del 45 per cento in
          peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai  soli  fini
          dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi,
          se  destinate  alla diretta combustione nelle caldaie e nei
          forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla  quantita'  di
          prodotti petrolici contenutavi;
          M)  Oli  minerali  greggi,  naturali,  oli  da  gas  ed oli
          combustibili compresi quelli speciali:
             1) impiegati nella preparazione di  "fanghi"  per  pozzi
          nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di
          forze   endogene  nel  sottosuolo  nazionale  ed  in  altre
          operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
              aliquota per cento kg ....................... 5.500 (1)
             4.  L'aumento  dell'imposta  di  fabbricazione  e  della
          corrispondente sovrimposta di  confine  di  lire  5  al  kg
          disposto,  limitatamente  agli  oli  combustibili densi con
          tenore di zolfo superiore all'uno per cento,  dall'articolo
          1,  comma  1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989,
          n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n.  277,  e'
          soppresso.
            5.  Il  termine  previsto dall'art. 35, comma 1- bis, del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo
          alla  applicazione  delle disposizioni dell'art. 1- ter del
          decreto-legge 13 gennaio  1981,  n.    8,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   12   marzo  1981,  n.  61,
          concernenti l'impiego dell'alcole etilitico  denaturato  da
          usare  in  esenzione  dall'imposta  di  fabbricazione e dai
          diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove
          sperimentali come carburante per autotrazione, e' prorogato
          fino al 31 dicembre 1992".
      --------------------------------------------------------
                  (1) Per gli oli da gas l'aliquota e' di lire  4.620
               per ettolitro.