Art. 62. (Marchi di impresa: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/104/CEE deve riguardare tutte le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire le facolta' costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando cio' che puo' essere vietato ai terzi e cio' che, invece, al titolare del marchio non e' consentito vietare ai terzi; b) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi; c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio; d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprieta' industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui; e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento puo' avvenire per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza puo' essere non esclusiva purche' tale da garantire l'uniformita' dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico; f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo; g) definire le ipotesi di nullita' del marchio per difetto di novita', distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione; h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novita'; i) definire le ipotesi di nullita' del marchio per illiceita', difetto di capacita' distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalita' della forma, inappropriabilita' di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario e' registrabile come marchio e non puo' essere dichiarato nullo; l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorieta' artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva; m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilita' di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidita' della registrazione fatta in malafede; n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo; o) prevedere che la nullita' e la decadenza possono essere parziali; p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresi' che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto; q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio; r) disporre la pubblicita' delle domande e delle registrazioni; s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti. 2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonche' ad ogni altra disposizione incompatibile. 3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltreche' dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili.
Note all'art. 62: - La direttiva CEE n. 89/104 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 40 dell'11 febbraio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 13 aprile 1989, 2a serie speciale. - Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 29 agosto 1942. - Il D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1948.